08.06.2026 Icon

La recente sentenza della Corte di Giustizia sui provvedimenti anticipatori di diritto industriale

Il fatto

Con sentenza del 23 aprile 2026 (causa C‑132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che

« L’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti».

La CGUE ha sostanzialmente escluso che un ordinamento nazionale (segnatamente quello italiano) possa consentire ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito di conservare efficacia se il ricorrente/attore non provvede ad instaurare il giudizio di merito entro i termini dell’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE (la c.d Direttiva Enforcement), ovvero massimo 20 giorni lavorativi o 31 di calendario.

Da diversa prospettiva, i giudici del Lussemburgo sostengono che la Direttiva Enforcement non contempla alcuna eccezione alla regola per cui il convenuto/resistente ha sempre il diritto di invocare la mancata instaurazione del giudizio di merito da parte dell’attore/ricorrente come legittima circostanza per chiedere la «revoca dei provvedimenti» cautelari «o comunque la cessazione dei loro effetti».

Ebbene, nel codice di proprietà industriale esiste una siffatta eccezione al comma 4 dell’art. 132, laddove è previsto che «Le disposizioni di cui al comma 3 [n.d.r.: per cui il provvedimento cautelare perde efficacia se non è stato introdotto tempestivamente il giudizio di merito] non si applicano ai […] altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito». Tale norma, quindi, è oggi «incompatibile» con la Direttiva Enforcement.

Atteso che la Sentenza, per quanto criticabile, non può essere aggirata[1], la domanda che deve porsi l’interprete è dunque: quid iuris in ordine ai procedimenti in corso e a quelli da instaurare? Si deve rispettare la Sentenza disapplicando il comma 4 dell’art. 132 c.p.i., oppure si deve procedere altrimenti?

La disapplicazione della norma interna: una soluzione percorribile?

Il giudice è bouche de la loi. Egli, cioè, non ha poteri normativi creativi, ma deve limitarsi all’interpretazione della legge, pena lo scatenare un conflitto tra poteri dello Stato. E sia detto: anche la disapplicazione di una norma è un atto creativo normativo, sebbene di carattere negativo.

Nel rispetto di tale principio, la CGUE non ordina mai al giudice del rinvio di disapplicare il diritto interno (e non lo ha fatto neanche in questo caso), ma fornisce a quest’ultimo solo una chiave di lettura della norma nazionale compatibile con la direttiva. Né più, né meno. Le sentenze interpretative, cioè, orientano solo l’attività ermeneutica del giudice.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, non esiste una chiave di lettura che consente al giudice di rispettare il diritto interno senza violare la Direttiva Enforcement secondo l’interpretazione fornita dai giudici di Lussemburgo. Siamo infatti di fronte ad una sentenza di tipo particolare definita “intepretativa abrogativa” che non può essere recepita dal giudice senza violare il diritto interno.

La soluzione costituzionale

Allorché un giudice ritiene che una norma interna sia incompatibile con il diritto unionale è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione dell’art. 117 Cost.. Il potere di abrogare una norma è solo rimesso al Legislatore oppure alla Corte Costituzionale, magari indicando in entrambe le ipotesi una disciplina transitoria applicabile ai procedimenti in corso.

Nel caso che ci occupa, il giudice nazionale del rinvio, ovvero la Corte di Cassazione con ordinanza del 25 febbraio 2025, deve necessariamente tenere conto della declaratoria di incompatibilità della CGUE, e non può per ciò solo disapplicare il comma 4 dell’art. 132 c.p.i., ma deve necessariamente rimettere la questione alla Corte Costituzionale come sopra indicato.

Negli altri procedimenti in corso, invece, fino a quando non sarà intervenuta la Corte Costituzionale, la Sentenza non può trovare applicazione.

Del resto, si consideri quanto segue: se una sentenza della CGUE avesse effetti disapplicativi dell’ordinamento interno – oltre alla violazione del principio di separazione dei poteri sopra accennato – verseremmo tutti (giudici e cittadini) in una situazione di totale incertezza del diritto. L’interprete, cioè, non potrebbe fare affidamento su quanto rinviene nelle fonti normative, ma dovrebbe in ogni caso verificare se una sentenza della CGUE, da qualche parte e in qualche tempo, non abbia dichiarato una certa norma o un certo istituto incompatibile con una certa direttiva.

La soluzione interpretativa

Come accennato, la Sentenza prevede che le misure provvisorie «siano revocate o cessino comunque di essere efficaci». Un’espressione che richiama il concetto di «revoca» dell’art. 669-decies c.p.c., che prevede quindi l’inefficacia ex nunc del provvedimento per fatti sopravvenuti. E tanto più con l’uso del verbo «cessare» la Sentenza riconosce l’esistenza di un precedente periodo di efficacia del provvedimento, dalla sua emanazione e fino alla domanda giudiziale del convenuto[2].

In altri termini, la Direttiva Enforcement non ammette effetti ex tunc della declaratoria di inefficacia delle misure cautelari. Pertanto, ove il giudice ritenesse di poter avocare a sé il potere di disapplicare le norme interne per effetto della Sentenza, dovrebbe quantomeno rispettare fino in fondo il dictum della Sentenza e operare una interpretazione orientata dell’art. 669-novies c.p.c. e riconoscere che l’inefficacia opera solo dal momento della domanda del convenuto, salvi quindi gli effetti fino ad allora prodotti, anche con riferimento alle penali eventualmente pagate per violazione dell’inibitoria.

È questa la strada che apparentemente ha preso il Trib. Napoli, con una recente ordinanza ex art. 669-novies c.p.c. dell’8 maggio 2026, pubblicata proprio a ridosso della Sentenza in commento con cui il Collegio ha sì dichiarato l’inefficacia del provvedimento cautelare di inibitoria, assistito da penali già riscosse, ma non ha disposto alcun provvedimento restitutorio.


[1] Per una analisi critica della Sentenza, si rinvia al contributo di questi Autori, Direttiva Enforcement e provvedimenti anticipatori: la Corte di Giustizia smantella la stabilità italiana?, in Il Quotidiano Giuridico del 15 maggio 2026.

[2] Anche su tale aspetto, ci sia consentito fare ancora rinvio a Direttiva Enforcement cit. con ampi richiami di giurisprudenza e dottrina.

Autore Francesco Rampone

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Autore Roberto Plebani

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