03.07.2024 Icon

Rapporti tesi tra intelligenza artificiale e industria musicale

La RIAA (Recording Industry Association of America) ha avviato, per conto delle major discografiche Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Records, una causa contro Suno e Udio, start-up dedicate alla produzione di musica con l’impiego dell’intelligenza artificiale.

La vicenda rappresenta un ulteriore caso di censura del presunto sfruttamento abusivo di opere protette dal diritto d’autore nell’ambito delle procedure di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale.

La controversia, infatti, fa seguito a diversi altri casi giudiziari, nell’ambito dei quali gli attori denunciano l’illecito utilizzo, ai fini dell’alimentazione delle piattaforme di intelligenza artificiale, di contenuti protetti, ad esempio testi, immagini, video oppure, come in questo caso, contenuti musicali.

Più in particolare, le citate start-up sono accusate di utilizzare, senza autorizzazione alcuna, brani musicali protetti dal diritto d’autore e di consentire la creazione di musica molto simile ai brani originali.

Evidenti sono, quindi, i potenziali danni a carico della categoria dei titolari dei diritti dei contenuti protetti impiegati, atteso che da un lato non viene riconosciuto loro alcun compenso per lo sfruttamento del materiale e che, dall’altro, detti soggetti patiscono anche la concorrenza delle opere create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

E se queste sono le ragioni che hanno spinto le major discografiche a muoversi contro queste società titolari di programmi di creazione musicale con l’intelligenza artificiale, un’ulteriore tema, che parimenti rappresenta una limitazione alla tutela della creatività e allo sfruttamento economico di quest’ultima, è quello relativo alla titolarità dei contenuti realizzati con i software di intelligenza artificiale generativa.

Dalla lettura, infatti, dei termini di servizio di detti software, appare chiaro come la società titolare del programma si riservi il diritto non esclusivo di utilizzare, modificare e distribuire il contenuto musicale creato dall’utente. Ciò senza alcun compenso, bensì in ragione del solo avvenuto utilizzo del programma.

Pertanto, il contenuto musicale realizzato con il software di intelligenza artificiale è sia dell’utente sia della società titolare del programma?

Entrambi i soggetti dovrebbero, dunque, autorizzare l’utilizzo del contenuto da parte di un terzo utilizzatore interessato?

E quali sono le tutele per l’utente per il caso di chiusura dell’account da parte della società?

Emerge chiaramente come i temi siano davvero complessi. Senza dimenticare come questi si inseriscano in una materia, quella della tutela dei diritti degli artisti dell’industria musicale, che già presentava gravi lacune. Si pensi alle difficoltà per gli artisti di ricevere il giusto compenso per l’utilizzo, ormai comune, delle proprie opere nell’ambito delle piattaforme di streaming.

Occorrerà seguire con attenzione gli esiti delle controversie pendenti, per provare ad orientarsi nell’ambito di fattispecie allo stato prive di una regolamentazione.

Autore Roberta Maria Pagani

Managing Associate

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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