La Legge n. 182/2025, nota come Legge “Semplificazioni 2025”, rappresenta un intervento significativo volto a razionalizzare e rendere più efficiente il funzionamento della pubblica amministrazione e ad allineare alcune discipline italiane ai principi europei di certezza del diritto, proporzionalità ed efficienza.
Pur intervenendo in settori diversi – da un lato le comunicazioni elettroniche e dall’altro il trattamento dei dati giudiziari – la legge condivide un obiettivo comune: ridefinire il ruolo delle garanzie formali, distinguendo tra quelle che incidono realmente sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti e quelle che, pur obbligatorie, non devono determinare invalidità, contribuendo così a ridurre il contenzioso e a rendere più snella l’attività amministrativa.
Sul piano delle comunicazioni elettroniche, l’art. 27 modifica l’art. 44, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, riformulando la procedura per l’installazione di infrastrutture telecomunicazioni. La copia dell’istanza deve essere trasmessa agli organismi competenti, chiamati a pronunciarsi entro trenta giorni, mentre lo sportello locale è tenuto a pubblicizzare l’istanza su un portale dedicato, evitando la diffusione di dati tecnici per esigenze di sicurezza, tutela della concorrenza e riservatezza industriale.
La novità sostanziale consiste nella qualificazione giuridica della pubblicizzazione: il legislatore chiarisce che essa ha esclusivamente funzione informativa e non incide sulla validità dell’autorizzazione né sulla formazione del silenzio-assenso, con la conseguenza che eventuali omissioni non determinano l’annullabilità del titolo, pur restando ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’art. 2, comma 9, della L. 241/1990.
Contestualmente, viene confermato il principio dell’istanza unica: la domanda presentata a un ente locale produce effetti per tutte le amministrazioni coinvolte, evitando duplicazioni procedurali e disallineamenti istruttori, e il richiedente deve comunicare l’avvenuta presentazione a tutti gli enti interessati.
L’intento è chiaro: concentrare l’attenzione sugli elementi sostanziali dell’istruttoria, semplificare e velocizzare i procedimenti, ridurre il contenzioso e promuovere una pubblica amministrazione più efficiente e prevedibile. Tuttavia, affinché questi obiettivi si traducano in risultati concreti, è necessario un parallelismo tra semplificazione normativa e rafforzamento delle capacità organizzative e formative del personale degli enti pubblici.
Sul fronte del trattamento dei dati giudiziari, la legge interviene con l’art. 72, lett. g), abrogando i commi 2, 4 e 6 dell’art. 2-octies del Codice Privacy, eliminando le facoltà attribuite al Ministero della Giustizia di autorizzare o integrare tramite decreti ministeriali i trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, comprese le possibilità di disciplina dei trattamenti in ambito di protocolli antimafia o attività di prevenzione della criminalità organizzata.
L’effetto immediato è la ricollocazione della disciplina esclusivamente sulla legge primaria: il trattamento dei dati giudiziari può avvenire solo in presenza di una norma chiara, completa e autosufficiente che contenga già tutte le garanzie necessarie previste dal GDPR, senza possibilità di integrazione successiva tramite atti amministrativi.
In pratica, le amministrazioni e i soggetti privati – imprese e professionisti – devono verificare con attenzione la sussistenza di una base normativa adeguata prima di avviare qualsiasi trattamento, poiché protocolli, regolamenti interni o decreti ministeriali non sono più strumenti idonei a supplire a eventuali lacune legislative.
Per il Garante Privacy, il ruolo preventivo sui decreti ministeriali scompare, mentre si rafforza quello di controllo e vigilanza successiva, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legge e la tutela dei diritti fondamentali.
L’insieme degli interventi della Legge Semplificazioni 2025, quindi, segna un duplice movimento: da un lato, alleggerisce e rende più efficiente la procedura autorizzativa in materia di comunicazioni elettroniche, riducendo il rischio di contenzioso derivante da vizi formali marginali e conferendo maggiore prevedibilità ai provvedimenti; dall’altro, rafforza la riserva di legge in materia di trattamento dei dati giudiziari, imponendo criteri più rigorosi di legittimazione e garanzie complete e definendo un quadro più lineare e coerente con le regole europee. Nel complesso, la legge sposta il baricentro dall’adempimento formale alla sostanza, richiedendo un equilibrio tra semplificazione dei processi amministrativi, tutela dei diritti fondamentali e capacità degli enti e dei professionisti di operare in sicurezza giuridica.
La sfida futura sarà quindi quella di tradurre la nuova cornice normativa in prassi operative efficaci, evitando che la riduzione degli adempimenti formali comporti in realtà nuovi ostacoli organizzativi o incertezze interpretative, così da garantire una pubblica amministrazione più agile e al contempo rispettosa dei principi fondamentali di legalità, trasparenza e tutela dei dati sensibili.
07.04.2026