Negli ultimi anni il diritto all’oblio è diventato uno dei terreni più delicati del diritto digitale, soprattutto nel bilanciamento tra la permanenza delle informazioni online e la tutela della reputazione personale. In questo contesto si inserisce l’ordinanza n. 6433/2026 della Cassazione, che affronta un tema centrale: la prova del danno non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/02/2026) 18/03/2026, n. 6433
Il caso concreto: deindicizzazione tardiva
La vicenda trae origine da un caso concreto in cui un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi senza accertamento di responsabilità aveva chiesto a Google la deindicizzazione di articoli ormai non più attuali. Tuttavia, la rimozione era avvenuta solo parzialmente e con ritardo, lasciando online contenuti potenzialmente lesivi della sua reputazione digitale.
La decisione del Giudice di primo Grado e l’intervento della Cassazione
Il Tribunale di Roma, investito della questione, aveva riconosciuto che vi era stata effettivamente una violazione del diritto all’oblio. Nonostante ciò, aveva negato il risarcimento del danno, ritenendo che il ricorrente non ne avesse fornito una prova adeguata.
Ed è proprio qui che interviene la Cassazione, mettendo in discussione l’impostazione del giudice di merito.
Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente affermare in modo generico che il danno non è stato provato. Una simile conclusione deve essere il risultato di un percorso argomentativo chiaro e verificabile.
Nel caso di specie, invece, la motivazione del Tribunale è stata giudicata meramente apparente, perché priva di un reale esame delle circostanze concrete.
Il punto centrale: il ruolo delle presunzioni
La Cassazione ricorda che, soprattutto in materia di danno non patrimoniale – come quello legato alla reputazione o all’immagine – non sempre è possibile fornire una prova diretta e rigorosa. Proprio per questo motivo, l’ordinamento consente di ricorrere alle presunzioni, cioè a un ragionamento logico che, partendo da fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti.
Applicando questo principio al caso concreto, il giudice avrebbe dovuto considerare una serie di elementi: la diffusione degli articoli online, la loro visibilità nei risultati di ricerca, il contenuto potenzialmente stigmatizzante e la circostanza che le notizie fossero ormai superate. Tutti fattori che, se valutati nel loro insieme, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di un danno, anche senza una prova “diretta”.
La Cassazione, inoltre, ha evidenziato una contraddizione nella decisione di primo grado: riconoscere l’illecito e negare il danno senza analizzarne le conseguenze. In questi casi, il giudice avrebbe dovuto valutare gli effetti concreti dell’illecito, evitando approcci meramente formali.
Le implicazioni pratiche della pronuncia
Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono rilevanti.
Per chi agisce in giudizio, si tratta di un importante alleggerimento dell’onere probatorio, spesso difficile da soddisfare quando si parla di danni alla reputazione online.
Per i giudici, invece, emerge con forza l’obbligo di motivare in modo puntuale e di utilizzare tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento, comprese le presunzioni.
Infine, per i gestori di piattaforme e motori di ricerca, la decisione rappresenta un monito: i ritardi nella deindicizzazione possono avere conseguenze anche sul piano risarcitorio.
Conclusioni
In conclusione, la Cassazione propone una lettura più concreta e meno formalistica del danno da violazione del diritto all’oblio.
Una lettura che tiene conto della realtà digitale, in cui la diffusione e la permanenza delle informazioni possono incidere profondamente sulla vita delle persone, anche a distanza di tempo.
19.03.2026