L’introduzione di un tetto massimo alla responsabilità civile dei sindaci, parametrato al compenso annuo percepito, non trova applicazione con riferimento a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. La disposizione ha, infatti, natura sostanziale e, in assenza di una disciplina transitoria espressa, non può operare retroattivamente.
Tribunale di Brescia, Sezione Impresa, ordinanza del 5 settembre 2025
Il nuovo limite quantitativo
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Brescia, Sezione Impresa, con un’ordinanza del 5 settembre 2025, interpretando la portata temporale della Legge n. 35/2025, che ha inciso sull’articolo 2407 del codice civile introducendo un limite quantitativo alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Il Tribunale ha chiarito che la novella legislativa, incidendo direttamente sull’entità dell’obbligazione risarcitoria, debba essere qualificata come disposizione avente natura sostanziale. Ne deriva che, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, non possa avere efficacia retroattiva, lasciando così immutato il regime di responsabilità per fatti pregressi.
Esposizione risarcitoria ed applicabilità del tetto massimo previsto dalla riforma
La vicenda trae origine da un’azione di responsabilità promossa nell’ambito di una liquidazione giudiziale nei confronti, tra gli altri, del sindaco unico della società. A fronte della richiesta della procedura di sequestro conservativo sui propri beni, il sindaco aveva invocato l’applicazione della nuova disciplina, sostenendo che la propria esposizione risarcitoria dovesse essere limitata entro il tetto massimo previsto dalla riforma, determinato in funzione del compenso annuo percepito.
Il Tribunale di Brescia ha però respinto tale impostazione difensiva, qualificando la disposizione che introduce il tetto risarcitorio come norma avente “chiara natura sostanziale”, in quanto incide sulla consistenza del diritto al risarcimento e sulla misura dell’obbligazione risarcitoria.
Dal momento che una norma di carattere sostanziale può trovare applicazione retroattiva solo in presenza di un’espressa previsione legislativa e, nel caso della Legge n. 35/2025, manca una qualsiasi disposizione che ne estenda l’efficacia a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, la limitazione quantitativa della responsabilità non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie in esame, relativa a condotte di mala gestio e omessa vigilanza poste in essere anteriormente alla riforma.
Le conseguenze pratiche per i sindaci
Alla luce delle argomentazioni svolte, il Collegio ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura cautelare richiesta dalla procedura, escludendo l’operatività del nuovo limite di responsabilità nel caso di specie. La decisione sottolinea come la recente riforma, pur rappresentando un’importante novità per la categoria professionale, non offra alcuna sanatoria per il passato: i sindaci restano, dunque, esposti a una responsabilità illimitata per le violazioni dei loro doveri commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
30.07.2026