Cass., 28 maggio 2012, n. 8429Massima: “Ricorrere al Collegio dei Probiviri per ottenere la revoca dell’espulsione dalla compagine sociale non pregiudica l’azione giudiziaria, anche ex art. 700 c.p.c.”. (leggi la sentenza per esteso)
Con sentenza n. 8429/2012 del 28 maggio 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la clausola statutaria volta a prevedere la facoltà dei soci di ricorrere al Collegio dei Probiviri – salva l’ipotesi che con essa si deferiscano a tale organo le funzioni di un collegio arbitrale – costituisce un rimedio endosocietario meramente diretto a prevenire una controversia.
Ne consegue pertanto che: (i) l’essersi avvalsi di tale facoltà, non pregiudica il socio dal poter esperire un eventuale ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria (anche ex art. 700 cod. proc. civ.); e (ii) il provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri non è impugnabile autonomamente in quanto è teso ad avere il solo effetto di rendere le delibere adottate (dagli altri organi societari) definitive e quindi, a loro volta, impugnabili.
(Sergio Chisari – s.chisari@lascalaw.com)