20.10.2022 Icon

Improcedibilità dell’azione di responsabilità verso l’amministratore dell’ex-socio di s.r.l.

È improcedibile l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore svolta da un socio di s.r.l. se, nel corso del relativo giudizio, ha ceduto a terzi la sua intera partecipazione poiché viene meno la sua legittimazione ad agire: la qualità di socio deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma fino al momento della decisione.

Nel caso di specie, il socio di una società a responsabilità limitata promuoveva un’azione di responsabilità ex art. 2476, 3° comma, c.c., nei confronti dell’amministratore delegato della medesima società e nei confronti di un asserito amministratore di fatto, addebitando loro condotte di mala gestio relativamente al personale e agli acquisti di beni e servizi; contestualmente, il socio promuoveva, nei confronti dello stesso amministratore di fatto e di una società sua controllata, azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, 7°-8° comma, c.c., addebitando loro di avergli imposto la cessione della totalità delle sue quote della società. I resistenti si costituivano in giudizio eccependo, da un lato, l’improcedibilità della prima domanda, avendo il socio alienato interamente la propria quota di partecipazione nella società nelle more del giudizio e non essendo dunque più legittimata ad agire, e dall’altro lato, l’infondatezza della seconda domanda in quanto volta a censurare una cessione di quote che di per sé non è qualificabile come un fatto gestorio. 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 39 dell’8 gennaio 2022, ha così accolto le tesi dei resistenti. 

In particolare, in relazione alla prima pretesa attorea, ha confermato il principio secondo cui “l’art. 2476, terzo comma, c.c., laddove accorda a ciascun socio la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni al patrimonio sociale derivanti dall’inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, contempla un’ipotesi di sostituzione processuale…La disposizione di cui al citato art. 2476, 3° comma, c.c., nella parte in cui contempla la legittimazione del singolo socio ad agire in nome proprio e nell’interesse della società partecipata, è necessariamente di stretta interpretazione e non passibile di estensione in via analogica…La legittimazione ad esperire il rimedio contemplato dal terzo comma dell’art. 2476 c.c. compete – oltre che alla società interessata – esclusivamente a coloro che rivestano la qualità di soci della s.r.l. in quanto integrante il presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto processuale della società danneggiata, lo status di socio in capo all’istante deve persistere per l’intera durata del giudizio”. 

Con riferimento all’azione di responsabilità ex art. 2476, 7°-8° comma, c.c., il Tribunale di Milano, pur avendo accertato la legittimazione ad agire del socio (rectius ex-socio) in qualità di soggetto terzo, ha rigettato la relativa domanda poiché fondata su una condotta – una pretesa indebita pressione affinché l’ex-socio partecipasse indirettamente alla copertura delle perdite a mezzo del negozio di cessione delle sue quote – che non avrebbe potuto essere ricondotta nell’alveo della norma sopra citata. 

La responsabilità ex art. 2476, 7°-8° comma, c.c., infatti, riguarda meramente addebiti di natura gestoria, ovvero condotte inerenti all’amministrazione in senso proprio della società, non potendosi invece configurare in relazione ad accordi tra soci relativi alle loro scelte di partecipazione alla ricapitalizzazione della società, come nel caso in commento.    

Autore Riccardo Siligardi

Trainee

Bologna

r.siligardi@lascalaw.com

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