06.06.2024 Icon

Finanziamento o conferimento? Dipende dai soci…

Nelle società di capitali, per qualificare i versamenti effettuati dai soci a favore della società occorre considerare la volontà negoziale delle parti, che deve essere valutata dal modo in cui il rapporto viene attuato in concreto.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2987/2023, emessa al termine di un procedimento introdotto dal socio di una s.r.l. al fine di far dichiarare l’invalidità di due delibere assembleari adottate dalla società, con le quali era stata prevista l’erogazione di due “finanziamenti infruttiferi” (o meglio, conferimenti a fondo perduto) a favore della società, domandando, altresì, l’accertamento negativo delle obbligazioni di finanziamento previste in tali delibere.

Il socio attore, inoltre, chiedeva accertarsi che nulla era dovuto alla società in forza di una dichiarazione resa dai soci ad un istituto di credito che aveva finanziato la società, per mezzo della quale (dichiarazione) detti soci si erano impegnati verso la banca ad eseguire un finanziamento infruttifero a favore della società, al fine di estinguere il debito di quest’ultima verso l’istituto di credito.

Il Tribunale ha rigettato entrambe le doglianze dell’attore, poiché infondate, e lo ha condannato a corrispondere alla società gli importi ad essa dovuti, in forza delle delibere adottate e dell’impegno assunto con la dichiarazione inviata all’istituto di credito.

In riferimento agli importi da corrispondersi alla società, il Tribunale ha precisato che l’erogazione di somme effettuata dai soci, a vario titolo, a favore della società “può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società” e che la qualificazione di tale erogazione “dipende dalla volontà negoziale delle parti”, da trarsi dal “modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci”.

Il Tribunale ha chiarito, dunque, che i versamenti cui i soci erano tenuti verso la società dovessero essere considerati a fondo perduto e non a titolo di mutuo, poiché, in generale, per qualificare un versamento come “mutuo” è necessario prevedere specifici termini “per la restituzione, condizioni e tasso di interesse, mentre nel caso di conferimenti con funzione di capitale nulla deve essere previsto”, trattandosi di versamenti infruttiferi.

Nel caso in esame, le delibere qualificavano espressamente i versamenti come “finanziamenti infruttiferi” e non indicavano alcun termine, né alcuna condizione per la restituzione né tanto meno interessi; pertanto, il Tribunale ha ritenuto che detti versamenti dovessero essere qualificati come conferimenti di somme a fondo perduto, da acquisirsi al patrimonio sociale, anche in considerazione della rilevante difficoltà finanziaria in cui versava la società, della quale veniva dato atto nelle delibere impugnate.

In merito, poi, all’impegno assunto dai soci nei confronti dell’istituto di credito, anch’esso disatteso dal socio attore, il Tribunale ha dichiarato non condivisibile la tesi attorea, secondo la quale detta dichiarazione era una mera lettera di patronage “forte”. Quest’ultima, infatti, normalmente contiene “l’assunzione di una garanzia atipica nei confronti di una banca al fine di ottenere un finanziamento dalla stessa” e deve, pertanto, essere tenuta distinta dall’ipotesi in cui, come nel caso in questione, il “patrocinante assume un’espressa obbligazione di finanziare la società della somma corrispondente a quanto la società deve restituire alla banca in quel momento”. 

Alla luce di ciò, il Tribunale ha qualificato l’impegno assunto dai soci come una promessa di pagamento, poiché la lettera inviata alla banca conteneva un “impegno diretto ed immediato dei soci nei confronti della società” essendo, come tale, vincolante per i soci sottoscrittori della stessa, con conseguente condanna del socio attore a versare la somma su di lui gravante pro-quota.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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