05.11.2026 Icon

Quote di S.r.l.: valida la donazione dei diritti al trasferimento, inefficaci gli effetti anticipati sulle partecipazioni

È valida la donazione dei diritti nascenti da una sentenza resa ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di cessione di quote sociali, ma sono inefficaci le previsioni dell’atto che anticipano gli effetti del trasferimento di partecipazioni ancora soggette a prelazione e gradimento statutari. L’inefficacia riguarda, in particolare, il subentro dei donatari nei termini previsti dall’atto e la rideterminazione delle partecipazioni sociali sul presupposto di un trasferimento già perfezionato.

Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 32/2026

La controversia e i limiti al trasferimento delle quote

La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha chiarito che, nel caso in cui una sentenza ex articolo 2932 c.c. riguardi quote di S.r.l. ancora assoggettate a clausole statutarie di prelazione e gradimento non ancora attuate, occorre distinguere nettamente tra la cessione dei diritti derivanti dalla pronuncia giudiziale e l’immediato acquisto definitivo della partecipazione sociale. La controversia riguardava un atto di donazione con cui la parte risultata vittoriosa in un precedente giudizio ex articolo 2932 c.c. aveva attribuito ai donatari i diritti derivanti dalla sentenza che disponeva il trasferimento di una quota sociale. L’effetto traslativo previsto dalla pronuncia, tuttavia, non si era ancora perfezionato, poiché il trasferimento restava condizionato all’osservanza delle clausole statutarie di prelazione e gradimento.

In via preliminare, il Tribunale ha ritenuto sussistente la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, osservando come la controversia investisse un negozio incidente sul trasferimento di partecipazioni sociali e sui diritti inerenti alle stesse.

La cessione della “posizione contrattuale attiva”

Nel merito, il Tribunale ritiene che la precedente sentenza ex articolo 2932 c.c. possa qualificarsi “come sostitutiva di un contratto ad effetto reale condizionato”: il corrispettivo risultava già integralmente versato, mentre il trasferimento della quota restava sospeso fino al rispetto delle clausole di prelazione e gradimento previste dallo statuto. Il Collegio ha quindi affrontato la questione della cedibilità della posizione contrattuale di chi abbia già integralmente eseguito la propria prestazione, accogliendo l’orientamento secondo cui è consentita la cessione della “posizione contrattuale attiva” senza il consenso del contraente ceduto, poiché esso “comporta solo un mutamento del soggetto destinatario delle prestazioni ancora dovute”.

Da questa premessa discende il principio affermato dal Tribunale; la donante poteva validamente disporre della propria posizione giuridica attiva, ossia dei diritti al trasferimento delle quote derivanti dalla sentenza, tale attribuzione, tuttavia, non equivaleva ancora al trasferimento definitivo e immediato della partecipazione sociale. La cessione attribuiva, infatti, ai donatari un “diritto di aspettativa al trasferimento delle quote”, destinato a concretizzarsi soltanto una volta rispettate le condizioni statutarie.

L’inefficacia parziale della donazione e l’esclusione della confusione

Su queste basi, il Tribunale ha riconosciuto la validità della donazione nella parte in cui attribuiva ai beneficiari i diritti al conseguimento delle quote, escludendone invece l’efficacia rispetto agli ulteriori effetti che l’atto pretendeva di produrre, incompatibili con la natura ancora condizionata del diritto ceduto. In particolare, ha ritenuto inefficace la previsione relativa al subentro dei donatari in tutti i diritti della donante, compresi “i diritti di credito, gli obblighi, le azioni ed eccezioni spettanti alla Parte cedente in dipendenza dei diritti ceduti” nella misura in cui attribuiva a tale subentro effetti incompatibili con il mancato perfezionamento del trasferimento delle quote, escludendo, inoltre, che la donazione potesse determinare un’immediata rideterminazione delle partecipazioni sociali, fondata sul presupposto di un trasferimento già perfezionato.

La motivazione valorizza anche un ulteriore profilo, relativo all’esclusione della confusione tra le qualità di creditore e debitore dell’obbligo di trasferimento. La questione si poneva poiché i donatari erano anche coeredi del promittente cedente e, come tali, obbligati pro quota al trasferimento delle partecipazioni oggetto della precedente pronuncia ex articolo 2932 c.c.. La confusione, infatti, presuppone una riunione definitiva delle qualità, che nella specie difettava proprio perché il trasferimento della quota non si era ancora perfezionato; ne consegue che la donazione non poteva determinare l’estinzione, per confusione, degli obblighi di trasferimento gravanti sui beneficiari, né modificare immediatamente la consistenza delle partecipazioni sociali.

Il principio applicativo e la tutela delle clausole statutarie

La decisione distingue la validità dell’atto dispositivo dall’efficacia dei suoi effetti traslativi: resta ferma la validità della donazione quale atto di trasferimento dei diritti al conseguimento delle quote, ma viene negata efficacia alle previsioni che anticipano effetti pieni e immediati su una partecipazione il cui acquisto è ancora subordinato al rispetto delle condizioni statutarie. La pronuncia ribadisce, inoltre, l’efficacia reale delle clausole di prelazione e gradimento nei confronti della società e dei soci, riconoscendo l’interesse del socio già titolare di una partecipazione a lamentarne l’inosservanza. Il principio pratico è chiaro: nel caso in cui la sentenza ex articolo 2932 c.c. abbia ad oggetto quote di S.r.l. soggette a prelazione e gradimento, l’atto di donazione può trasferire la posizione giuridica attiva e il conseguente “diritto di aspettativa al trasferimento delle quote”, ma non può presentare come già acquisita una partecipazione che non è ancora definitivamente entrata nel patrimonio del disponente. La validità della disposizione dei diritti, dunque, non comporta l’automatica efficacia del trasferimento societario, che resta subordinato al rispetto delle clausole statutarie applicabili.

Autore Giuseppe Agostino Gasparo

Associate

Milano

g.agostinogasparo@lascalaw.com

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