11.04.2024 Icon

Conferire compensando

L’obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di una società a responsabilità limitata può essere eseguito mediante compensazione con un credito vantato dal sottoscrittore verso la società.

Il principio è stato confermato dal Tribunale di Milano, con la sentenza emessa in data 9 ottobre 2023, n. 7800, con la quale la Sezione Specializzata in Materia di Impresa si è pronunciata sulla natura giuridica della sottoscrizione di quote di s.r.l. e sull’aumento di capitale sociale eseguito mediante compensazione.

Il caso in commento esaminato dal Tribunale di Milano concerne l’impugnazione di una delibera assembleare di una s.r.l. da parte di una società (socia della s.r.l.), che riteneva di essere stata ingiustamente esclusa dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, poiché ritenuta morosa rispetto all’obbligo di versare l’importo dovuto a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale di detta s.r.l..

In particolare, la società attrice aveva aderito ad un aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci della s.r.l. convenuta e, come accertato dal Tribunale, “l’operazione si era perfezionata con la compensazione del debito da conferimento gravante sull’attrice” con un controcredito derivante dalla cessione alla società convenuta di crediti vantati dalla sottoscrittrice medesima.

Le due società, infatti, avevano concluso due distinti contratti, uno avente ad oggetto la cessione di crediti dalla società attrice alla convenuta e l’altro la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della medesima convenuta, dai quali si sono originati “due contrapposti crediti che si sono estinti per compensazione” e ciò in ragione del fatto che nel caso in cui i debiti siano certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 1243 c.c., la compensazione potrà operare a prescindere da un’espressa previsione di tale possibilità nella delibera di aumento e da qualsivoglia forma di consenso della società ricevente la sottoscrizione.

In Tribunale, pertanto, ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dalla società convenuta – che asseriva che la sottoscrizione dell’aumento di capitale effettuato dalla società attrice fosse nullo, poiché avvenuto mediante un conferimento di crediti effettuato in assenza della preventiva stima richiesta dall’art. 2465 c.c. – poiché, previa qualificazione della sottoscrizione della quota di s.r.l. come “un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare” – ha precisato che l’attrice non aveva liberato l’aumento di capitale conferendo crediti, bensì compensandolo con un suo credito verso la società convenuta. In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la previsione di cui all’art. 2465 c.c., invocata dalla società convenuta, ai sensi della quale sussiste l’obbligo per il sottoscrittore di presentare una relazione giurata sul valore dei beni conferiti.

Dunque, inquadrata correttamente la fattispecie ed accertata la validità della sottoscrizione mediante compensazione, il Tribunale ha dichiarato che la società attrice non fosse morosa nei confronti della società convenuta e, pertanto, ha ritenuto illegittima l’esclusione della stessa attrice dall’assemblea dei soci che ha assunto la delibera impugnata.

In ogni caso, il Tribunale ha precisato che anche laddove la società attrice fosse stata morosa – ma non è questo il caso – le sue quote avrebbero dovuto, comunque, essere computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea dei soci, poiché ai sensi dell’art. 2368, 3° comma, c.c., le quote “per le quali il diritto di voto non può essere esercitato sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea ma non ai fini del quorum deliberativo”.  Conseguentemente, l’assemblea che aveva visto la partecipazione del solo socio di minoranza non sarebbe, comunque, stata validamente costituita.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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