02.11.2023 Icon

Compravendita di partecipazioni: qual è l’oggetto?

La cessione delle azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e come oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, vizi e carenze relativi alle caratteristiche e al valore dei beni compresi nel patrimonio sociale potranno essere fatti valere solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali ovvero abbia agito dolosamente ai danni dell’acquirente.

Il principio, granitico sia per la giurisprudenza di merito che di legittimità, è stato fatto proprio anche dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3 del 2 gennaio 2023, con la quale è stata rigettata una domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo di cessione delle azioni di una s.p.a. e la condanna del cedente al risarcimento del danno subito dall’acquirente. Quest’ultimo, infatti, si doleva del fatto che la partecipazione acquistata avesse un “valore di molto inferiore” a quello concordato.

A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che il valore della quota di partecipazione in una società di capitali può essere quello nominale o quello reale, ove il primo si calcola in base al rapporto con il capitale sociale, mentre il secondo si determina, in percentuale alla partecipazione, in base al valore del patrimonio netto della società.

Indipendentemente dal criterio scelto, come correttamente rilevato dal Tribunale, “la determinazione del corrispettivo del trasferimento di partecipazioni sociali (che consistono in un bene complesso, comprensivo anche di diritti e doveri patrimoniali ed amministrativi inerenti allo status di socio) è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti e l’eventuale errore sul valore delle stesse non può rilevare in assenza di dolo della controparte o di rilascio di una specifica garanzia”.

Il Tribunale ha chiarito altresì che la diminuzione del patrimonio sociale, eventualmente causata da sopravvenienze passive o minusvalenze di cespiti attivi, non incide direttamente sull’oggetto del contratto di compravendita, a meno che non vi sia un’espressa volontà delle parti di volere garantire il valore della partecipazione rispetto al patrimonio della società in un determinato momento.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è, infatti, necessaria la presenza di “una specifica garanzia contrattuale, ovvero di dolo in capo ad un contraente, per integrare i requisiti per l’applicabilità, alla cessione delle quote di partecipazione di una società, della disciplina relativa all’annullamento per errore del contratto e della risoluzione dello stesso per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.”.

Il Tribunale ha precisato, quindi, che tali specifiche garanzie contrattuali (c.d. business warranties) non attengono all’oggetto immediato del contratto, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, riconducibile alla quota del patrimonio sociale che essa rappresenta, costituendo, pertanto, autonome garanzie: “sicché, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta”.

Nel caso in commento, già in sede di prima udienza, il Tribunale ha constatato che il contratto di compravendita concluso tra le parti era privo di una clausola di garanzia sul valore delle azioni e, nel prosieguo, ha rilevato che l’acquirente, al momento della conclusione del contratto, era già socio della società le cui quote costituivano l’oggetto immediato della cessione e, quindi, che egli avrebbe dovuto avere consapevolezza della consistenza patrimoniale di tale società. Pertanto, constatato che le parti avevano negoziato “in un contesto di perfetta parità” ed in assenza di “asimmetrie informative” il contratto di compravendita doveva considerarsi perfettamente valido ed efficace, con conseguente rigetto delle pretese attoree.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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