12.02.2026 Icon

Affitto d’azienda e socio dissenziente: azione preclusa?

L’atto mediante il quale l’amministratore di una S.r.l. concede in affitto l’intera azienda, determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, non è affetto da nullità qualora sia stato compiuto in assenza della preventiva deliberazione dei soci. Si tratta, piuttosto, di un atto inefficace, che solo la società può contestare.

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ordinanza del 29 gennaio 2025

In tal senso si è espresso il Tribunale di Venezia, con un’ordinanza del 29 gennaio 2025 resa all’esito di un procedimento cautelare instaurato da una socia di minoranza di una S.r.l., volto a ottenere la declaratoria di nullità, ovvero l’annullamento o la declaratoria di inefficacia di un contratto di affitto d’azienda concluso dalla società.

La controversia trae origine da un’operazione attraverso la quale l’organo amministrativo di una S.r.l. aveva concesso in affitto l’intera azienda ad una società di nuova costituzione, di fatto riconducibile alla compagine sociale di maggioranza. L’operazione, comportando la trasformazione della società da società produttiva a mero soggetto percettore di canoni risultanti dall’affitto dell’azienda stessa, era stata realizzata senza la preventiva decisione dei soci, così come previsto dall’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. per le operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale. A fronte di ciò, la socia di minoranza aveva adito l’autorità giudiziaria deducendo la nullità del contratto di affitto e chiedendo il sequestro dell’azienda.

Il Tribunale, pur riconoscendo che l’affitto dell’intera azienda costituisca un’operazione idonea a incidere in modo sostanziale sull’oggetto sociale, ha escluso la configurabilità della nullità del contratto. Secondo il giudice, la questione dirimente attiene alle conseguenze giuridiche della violazione della riserva di competenza assembleare.

Sul punto, la giurisprudenza registra un contrasto interpretativo. Un primo orientamento ritiene che l’atto compiuto dall’amministratore in violazione dell’articolo 2479 c.c. sia radicalmente nullo per contrarietà a norma imperativa, in quanto tale disposizione pone un limite legale inderogabile al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo.

Il Tribunale di Venezia ha tuttavia aderito all’opposto orientamento, più coerente con i principi affermati dalla Suprema Corte. Secondo tale impostazione, l’assenza della deliberazione dei soci non incide sulla validità dell’atto ma, piuttosto, sull’efficacia dello stesso nei confronti della società. La norma in esame, infatti, è posta a tutela degli interessi dei soci e non di interessi di carattere pubblicistico; la sua violazione determina un vizio del potere rappresentativo dell’amministratore, non un’illiceità del contenuto del contratto. Ne consegue che l’atto compiuto ultra vires non è nullo, ma inefficace, con possibilità per la società di ratificarlo e farlo proprio.

Tale ricostruzione, precisa il giudice, risponde all’esigenza di salvaguardare l’affidamento dei terzi, i quali devono poter confidare nella validità degli atti posti in essere da chi è munito della rappresentanza legale della società, senza doversi far carico di verificare la sussistenza dei presupposti procedurali interni.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che il contratto non è nullo, ritenendolo al più inefficace, e ha conseguentemente escluso la legittimazione ad agire della socia ricorrente. Quest’ultima, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di affitto, non è legittimata a chiederne la declaratoria di nullità o di inefficacia, prerogativa riservata unicamente alla società. L’interesse della socia alla corretta gestione e alla conservazione del patrimonio sociale, ha osservato il giudice, deve trovare tutela medianti i rimedi previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ma non attraverso l’impugnazione diretta dei contratti conclusi dalla società con i terzi.

Autore Giuseppe Agostino Gasparo

Associate

Milano

g.agostinogasparo@lascalaw.com

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