20.05.2021 Icon

L’annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi

Sussiste “conflitto di interessi” – da accertarsi in concreto caso per caso – quando l’amministratore persegue una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua, o possa seguire, il danno della società rappresentata.

Il Tribunale di Torino ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2475 ter c.c. (il quale al comma 1, prevede che “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”) occorre, innanzitutto, che l’amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi di un interesse la cui soddisfazione comporti necessariamente il sacrificio dell’interesse della società.

A tal fine, “l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev’essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.”.

Inoltre, il conflitto d’interessi idoneo a produrre l’annullabilità del contratto richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, “da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III , 30/05/2008 , n. 14481).

Infine, anche per orientamento costante della migliore dottrina, ai fini dell’annullabilità della decisione si richiede altresì la causazione di un danno patrimoniale.

Trib. Torino, 16 marzo 2021,  n. 1294 Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com

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