Cass., 13 giugno 2013, Sez. I, n. 14910 (leggi la sentenza per esteso)
Con sentenza n.14910 emessa in data 13.06.2013, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’inidoneità delle cambiali a fornire la prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace aveva ritenuto che il credito della creditrice -opposta risultasse ampiamente dimostrato dai titoli prodotti in sede monitoria, e che fosse onere dell’opponente fornire la prova della fondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Di talché, mancando una specifica indicazione dei mezzi di prova nell’atto introduttivo dell’opposizione, il Giudice di Pace l’ha rigettata.
La Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento di inversione dell’onere della prova nel giudizio di opposizione (il creditore – opposto rimane attore in senso sostanziale, benché convenuto in senso processuale), ha cassato la sentenza del Giudice di Pace, in tal modo implicitamente confermando l’inidoneità del titolo cambiario a costituire, di per se’ fondamento del credito.
La sentenza, pertanto, si inserisce nel solco già tracciato dal pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su una cambiale, è sufficiente la produzione di detta cambiale, per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l’emissione del decreto”, mentre nel successivo eventuale giudizio di opposizione sarà sempre onere del creditore – opposto fornire prova del rapporto sottostante con la produzione dell’ ulteriore relativa documentazione .
(Stefano Flagiello – s.flagiello@lascalaw.com)