15.01.2015 Icon

Assegno postdatato: quando si realizza l’estinzione del debito?

Cass., 21 ottobre 2014, n. 26161 (leggi la sentenza)

Nel caso in esame, veniva notificato ad una società un decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte di un servizio di trasporto.

La debitrice proponeva opposizione, asserendo di aver già estinto il proprio debito mediante la consegna di assegni postdatati all’agente della creditrice, prima che quest’ultima le comunicasse di aver interrotto i rapporti con il proprio agente.

Considerato che la Corte d’Appello aveva già chiarito che l’agente era legittimato a ricevere il pagamento (e che la questione non è stata oggetto di ricorso in Cassazione), i giudici di legittimità si sono soffermati esclusivamente a valutare se la consegna di titoli postdatati equivalga a pagamento ed abbia, pertanto, effetto estintivo dell’obbligazione.

Prima di tutto, la Suprema Corte ha ribadito che la postdatazione di per sé non determina la nullità dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà alle norme imperative, poste a tutela della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo quindi al creditore di esigere immediatamente il pagamento. Pertanto, l’assegno postdatato deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e come mezzo di pagamento al momento della sua emissione.

Tuttavia, da tale principio non può farsi discendere che, per l’assegno postdatato, l’effetto solutorio si realizzi al momento della sua uscita dalla sfera giuridica del traente, anziché al momento dell’incasso, come accade normalmente per l’assegno regolare.

Si legge, infatti, nella decisione dei giudici di legittimità “al fine di consentire la tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, anche se postdatati, l’assegno viene ad esistenza nel momento del passaggio dal traente al prenditore e il pagamento può essere richiesto quanto il prenditore vuole (…). Invece, tutt’altra questione è quella relativa al fatto estintivo dell’obbligazione, coincidente con la presentazione per l’incasso e l’incasso effettivo, verificandosi l’effetto liberatorio per il debitore quando il creditore acquisisce concretamente la disponibilità della somma di denaro”.

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com15 gennaio 2015