Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto liquidità), nel prevedere “misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19”, titolo del capo II, introduce all’art. 11 la “sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”.
In particolare, la norma dispone che sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, che ricadano o decorrano nel citato periodo, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto.
È altresì sospeso per lo stesso periodo ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La sospensione opera sia a favore dei debitori, sia degli altri obbligati anche in via di regresso o di garanzia, fatta salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Il secondo comma dell’art. 11 stabilisce che “l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione”. Ciò significa che la sospensione di cui al comma 1 non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento. Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione, naturalmente per l’ipotesi che vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno. In caso di mancanza di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
Sempre il secondo comma dell’art. 11 precisa, infatti, che la citata sospensione di cui al comma precedente opera:
- sui termini per la presentazione al pagamento;
- sui termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- sui termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (ai sensi dei quali “L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3 della legge n. 386 del 1990”);
- sui termini previsti all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990 (“la comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell’articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento”).
- sui termini per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 (“Nei casi previsti dall’articolo 2 della legge n. 386 del 1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”);
Infine, il comma 3 dell’art. 11 stabilisce che “i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione”.
Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Consulta il testo integrale del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23Antonio Ferraguto – a.ferraguto@lascalaw.com
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