“La notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto”
Questa la statuizione con cui il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 173/2025 del 16.01.2025, ha sancito le modalità con cui il debitore debba essere aggiornato sull’attuale titolare del credito.
Nel caso di specie, parte opponente proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, la carenza di titolarità del credito dell’opposta.
Notifica della cessione: basta un mezzo idoneo a informare il debitore
Sul punto il Tribunale, alla stregua di un ragionamento che trae origine dalla banale (ma non scontata) differenza tra legittimazione attiva e titolarità del credito, ha così statuito: “la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l’originale o la copia autentica della cessione purché possa conoscere gli elementi identificativi e costitutivi”.
L’assunto deriva dall’analisi dell’art. 1264 c.c. che, tutelando il debitore, pone in capo alla cedente ed alla cessionaria un obbligo di informazione.
Tuttavia, in dottrina si dibatte circa lo scopo della notificazione e accettazione dettato dall’art. 1264 c.c.
Effetti della cessione e ruolo della notifica: orientamenti a confronto
Per parte della dottrina il cessionario, stante l’efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto, poiché la notifica e l’accettazione sono necessari ai soli fini di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario; per altra parte della dottrina, invece, la cessione non produrrebbe effetti sino all’accettazione o alla notifica, sicché fino a tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che la cessione è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati, non solo tra di essi, ma anche nei confronti del terzo, la cui tutela posta dall’art. 1264 c.c. vale solo a tutelare la buona fede del solvens che abbia erroneamente eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento.
Inoltre, come chiarito dal Tribunale di Napoli Nord, l’art. 1264 c.c. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, né le modalità con cui quest’ultima notifica deve essere effettuata. Di conseguenza la notifica può avvenire mediante comunicazione scritta o mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore.