Era solo il 24 giugno scorso quando, nella Gazzetta Ufficiale, veniva pubblicato il Decreto – Legge n. 91 del 2014, il c.d. decreto competitività.
Gli addetti ai lavori segnalavano, tra le maggiori novità introdotte dalla decretazione d’urgenza, la modifica del comma 2 dell’art. 120 D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B).
All’alba del 25 giugno, quindi, si rimaneva in attesa della legge di conversione e della circolare CICR, cui la norma demandava l’individuazione delle modalità d’applicazione della nuova disciplina.
“L’onda riformista” del Governo ha subito una battuta d’arresto il successivo 20 agosto, allorché veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge n. 91 del 2014 con modificazioni.
Scorrendo il testo del provvedimento legislativo, spicca “la soppressione” dell’art. 31 di cui al decreto competitività.
La norma, inserendosi nel solco riformatore della Legge di stabilità per il 2014, riscriveva l’art. 120 comma 2 T.U.B. in tema di anatocismo bancario, in particolare la “nuova formulazione” prevedeva che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento e’ assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi e’ comunque effettuato il 31 dicembre”.
Tuttavia, in sede di conversione lo spirito riformatore affidato all’art. 31 è stato annientato, “soppresso”.
Il tormentato romanzo dell’art. 120 T.U.B. si conclude – per il momento – così:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”8 settembre 2014(Pamela Balducci – p.balducci@lascalaw.com)