16.09.2024 Icon

Prime note sull’adeguamento della normativa italiana al Regolamento MiCA

Il 13 settembre scorso è stato pubblicato D.Lgs. 129/2024 (il Decreto) di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento MiCA (regolamento (UE) 2023/1114 – il Regolamento MiCA).

Si tratta di un provvedimento organico di coordinamento delle attività di regolazione e vigilanza di Banca d’Italia e Consob, che fornisce alcuni chiarimenti in ordine all’attività di emittenti, offerenti e prestatori di servizi, introduce alcune fattispecie di reato e di illecito amministrativo e, infine, dà una chiara indicazione sui termini transitori di autorizzazione per gli operatori che già fanno impresa per le cripto-attività e sono iscritti all’OAM.

Autorità competenti e loro poteri.

Il Decreto, com’era già noto da tempo, individua nella Banca d’Italia e Consob le Autorità italiane competenti per l’adozione degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del MiCAR e disciplina i poteri di vigilanza e di indagine loro spettanti (art. 3 del Decreto).

In particolare (art. 3), alla Banca d’Italia sono demandati l’accertamento e la vigilanza sulla sussistenza dei requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica, oltre altre funzioni concorrenti con la Consob per tutte le cripto-attività e i prestatori di servizi. È quindi l’Autorità che riceve il white paper, vigila sul rispetto delle comunicazioni di marketing, riceve e controlla il piano di risanamento e rimborso, vigila sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi coordinando la sua attività con l’Autorità Bancaria Europea.

Alla Consob (ancora art. 3) sono per lo più rimessi i compiti di vigilanza e controllo degli emittenti, offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività collegate, nonché dei prestatori di servizi in ordine a: gli obblighi e i divieti di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 187-octies TUF).

Ad entrambe le Autorità (artt. 4, co. 1, 7 e 8) sono poi attribuiti i più ampi poteri (oltre quelli previsti dal TUB e dal TUF) che possono esercitare direttamente o con ricorso a soggetti terzi (anche privati e, comunque, sempre previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica). Tra questi si richiamano in più significativi: 1) sospendere o vietare le attività dei prestatori di servizi per le cripto-attività; 2) rendere pubbliche informazioni rilevanti compresa l’inottemperanza di un prestatore di servizi per le cripto-attività; 3) sospendere o vietare l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività; 4) effettuare ispezioni e indagini; 5) rimuovere le cariche dell’organo di amministrazione di emittenti di cripto-attività collegate e di prestatori di servizi; 6) intervenire su prestatori di servizi della società dell’informazione (es.: fornitori di hosting e connettività, gestori di domini, motori di ricerca); 7) accedere a locali privati e sequestrare beni; 8) vietare lo svolgimento di attività professionale.

Token collegati ad attività e token di moneta elettronica

L’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica sono autorizzate (e revocate) da Banca d’Italia d’intesa con la Consob (art. 11 del Decreto).

Quanto ai requisiti prudenziali e di garanzia a carico degli operatori, il Decreto rinvia sostanzialmente al Regolamento MiCA e alla normativa domestica (TUB e TUF) introducendo, tuttavia, alcune regole aggiuntive e complementari per gli emittenti come, ad esempio, la costituzione come patrimonio distinto rispetto al proprio delle riserve di attività di un token collegato ad attività, nonché delle attività stesse in cui la riserva è investita (con annessa impignorabilità di riserve e fondi). Sono poi indicate alcune disposizioni di garanzia dell’eventuale adempimento del piano di rimborso (creditori esclusi, nomina e poteri del liquidatore, ecc.).

Al fine di definire il ruolo e delimitare l’ambito di competenza e intervento di Banca d’Italia e Consob in ordine alle cripto-attività collegate, è utile richiamare due norme di chiusura del Decreto. Innanzi tutto, l’art. 8, co. 2 (Poteri di intervento sui prodotti), che, con riferimento alla circolazione (commercializzazione, distribuzione e vendita) di cripto-attività così recita: «[…] la Consob è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario».

Tale disposizione va letta poi in coordinamento con il comma 1 dell’art. 12 (Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi): «la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 [n.d.r.: ovvero il titolo che contiene la disciplina dei token collegati ad attività] è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attività»

Occorre sottolineare che le norme in questione non si riferiscono ai token di moneta elettronica la cui soggezione in tali ambiti è sostanzialmente rimessa a Banca d’Italia, ma sono ciò nondimeno una fonte decisiva per l’interprete nelle interlocuzioni con le Autorità; non secondarie, per esempio, per la redazione di esposti e reclami contro i loro provvedimenti.

Prestatori di servizi

I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia (art. 16).

Anche per tali soggetti, il Decreto rinvia (e ribadisce) le disposizioni del Regolamento MiCA fornendo tuttavia alcune regole integrative e chiarendo alcuni punti come, ad esempio, l’obbligo a carico dei prestatori di costituire tanti patrimoni distinti quanti sono i loro clienti aventi ad oggetto le cripto-attività e fondi di questi ultimi detenuti dal prestatore a qualsiasi titolo. Anche per tali fondi poi, come anche disposto per gli emittenti, valgono le regole di inammissibilità di azioni dei creditori del prestatore (o dei creditori di un debitore del prestatore: pignoramenti presso terzi) o delle azioni compiute comunque nel suo interesse (es.: compensazione).

La vigilanza sui prestatori è infine regolata secondi un riparto di competenze indiato all’art. 17 del Decreto.

La Consob vigila sull’osservanza degli obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse del cliente, il che comprende il sindacato su procedure, sull’internal audit, sulla gestione dei reclami e sugli obblighi di trasparenza. Alla Consob è poi attribuito uno specifico compito di vigilanza sul rispetto dei requisiti relativi alla gestione delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione.

Dall’altro lato, la Banca d’Italia vigila sull’osservanza degli obblighi di adeguatezza patrimoniale e di rispetto dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale (onorabilità, correttezza e competenza). Essa, inoltre, interviene sul piano di liquidazione ordinaria e sulle regole di governance del prestatore.

Sanzioni

All’art. 30 il Decreto individua alcune fattispecie specifiche di reato penale (es.: offerta o ammissione alla negoziazione di cripto-attività collegate senza autorizzazione)[1] che si affiancano a quelle già contemplate da altre disposizioni (es.: artt. 184 e ss. TUF quanto all’abuso di informazioni privilegiate, divulgazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Agli artt. 31 e ss., ripercorrendo le indicazioni e i rinvii dell’art. 111 del Regolamento MiCA, il Decreto elenca numerose ipotesi di sanzioni amministrative per casi meno gravi (es.: difetto di notificazione del white paper), ma con effetti patrimoniali assai consistenti[2].

Regime transitorio

All’art. 45 e ss. del Decreto sono indicate alcune disposizioni transitorie che consentono agli operatori in cripto-attività (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale), iscritti nel registro OAM entro il 27 dicembre 2024, di proseguire la loro impresa fino al 30 dicembre 2025 se fanno richiesta di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA entro il 30 giugno 2025 (e ovviamente questa non viene negata).

Conclusioni

Il Decreto – com’è giusto che sia – non interviene per chiarire alcuni dubbi interpretativi in ordine alla classificazione delle cripto-attività secondo la tassonomia stabilita dal Regolamento MiCA. Il nodo di tutta la “disciplina cripto”, al di là degli aspetti puramente regolamentari, resta pur sempre l’applicazione ad uno specifico token della corretta norma a seconda che questo sia riconosciuto come cripto-attività non collegata (Titolo II), cripto-attività collegata (Titolo III) o strumento finanziario (a cui non si applica il Regolamento MiCA).

A tali fini, il compito dell’analista per la redazione del parere giuridico di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento MiCA sarà fondamentale.

Per altri versi, il Decreto non interviene sulla sorte delle cripto-attività “dormienti”, ovvero, per esempio, sul termine di scadenza del diritto al rimborso delle EMT che non sono movimentate per lunghi periodi.

È pur vero che il Decreto stesso rimette a Banca d’Italia e Consob l’emanazione di disposizioni attuative, anche al fine di tenere conto degli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza (art. 5 del Decreto).

È poi previsto (art. 46) la redazione a cura di Consob e Banca d’Italia entro il 28 settembre 2026 di un rapporto illustrativo dei risultati di applicazione del Decreto.


[1] Con reclusione fino a 4 anni e multa fino a 10.329 euro.

[2] Le sanzioni, in alcuni casi, arrivano ad euro 5 milioni, ovvero al 12,5% del fatturato annuo, ovvero ancora fino al doppio del vantaggio economico conseguito dal trasgressore.

Autore Francesco Rampone

Lateral Partner

Milano

f.rampone@lascalaw.com

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