“Nei contratti di locazione finanziaria l’esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell’utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l’indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e non è tale da ingenerare dubbi sull’entità dell’obbligazione pecuniaria posta a carico dello stesso, che è già ex ante puntualmente quantificata salva la sola variabilità derivante dall’indicizzazione di cui sono quindi fissati i criteri di applicazione”.
Questo è quanto deciso dal Tribunale di Ancona con la recentissima sentenza n. 807 del 19/04/2024, intervenuta all’esito di un giudizio in cui il contratto di locazione finanziaria indicava il TAN con liquidazione mensile (quale tasso leasing), le spese a carico del cliente e il parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi rilevato per valuta sul circuito Reuters, nel rispetto della pronuncia di Cassazione n 17110/2019.
La ragione, ha spiegato con estrema chiarezza il Giudice designato, dipende dal fatto che il Tasso Leasing:
(i) è il tasso in cui si verifica l’uguaglianza tra il valore del bene oggetto di leasing e la somma di tutti i canoni, attualizzati tempo per tempo;
(ii) esso, in pratica, rappresenta il tasso di interesse annuale che viene applicato al leasing, calcolato sulla base di una formula finanziaria, con un procedimento tecnico definito attualizzazione.
Oltre a questo, il Tribunale ha precisato anche che “Il canone pattuito con il contratto di leasing ha natura composita e assolve a una pluralità di funzioni: di finanziamento, traslativa e di godimento. Alla funzione di finanziamento si accompagna la funzione traslativa ricavabile dalla previsione di un diritto di opzione relativo all’acquisto della proprietà del bene alla scadenza del rapporto. Vi è poi una funzione di godimento – già messa in evidenza da una parte della giurisprudenza – e oggi divenuta innegabile alla luce dell’art. 1, comma 136, L. n. 124 del 2017, laddove si richiama la messa a disposizione del bene”.
Inevitabile, dunque, giungere alla conclusione che, “Poiché il canone di locazione nel leasing non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, non trova applicazione l’art. 1284 c.c.”.
Per tali ragioni, ha concluso infine il Tribunale di Ancona, il Tasso Leasing non può essere equiparato a un ordinario tasso di interessi ex art. 1284 c.c.; peraltro, questa è proprio la ragione per cui la normativa in materia di trasparenza prevede che nei contratti di leasing il c.d. tasso leasing venga in rilievo “in luogo del tasso di interesse“:
Il che è perfettamente in linea con quanto affermato dalla Banca d’Italia con provv. del 29 luglio 2009, secondo cui “Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti“.
Ne consegue, per concludere, che anche per il Tribunale di Ancona l’indicazione in contratto del solo Tasso Leasing non può essere considerata circostanza di per se sola e sufficiente a tacciare di nullità il contratto di locazione finanziaria.