Si, ed è la Cassazione a dirlo.
Questo, infatti, è quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenza del 22 febbraio 2024, n. 4756: “L’assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza”.
La ragione muove le premesse dall’analisi dell’art. 144, comma 2, secondo periodo del Codice delle Assicurazioni Private, a mente del quale “L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Detta norma attribuisce all’assicuratore il diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate al terzo danneggiato (di rivalsa, per l’appunto) in un contesto in cui il rischio di impoverirsi per dover risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi 1 e 2, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma 3, c.c.) e, infine, sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.).
Per tale ragione, ha precisato la Cassazione, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (come ad esempio l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11.03.2020 n. 54, che consente la clausola di c.d. “guida esclusiva”), “tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti”.
In definitiva, con la sentenza in commento, la Cassazione ha inteso, da un lato, dare continuità all’orientamento ormai consolidato (tra le tante: Cass., Ord. del 20/07/2017, n. 17963; Cass., Sentenza del 20/04/2017, n. 9948; Cass., Ord. del 14/10/2015, n. 20766; Cass., Sentenza del 08/02/2005, n. 2505; Cass.; e Sentenza del 25/05/2000, n. 6862) e, dall’altro, ribadire l’insostenibilità dell’orientamento minoritario secondo cui il conducente di un autoveicolo, che sia persona diversa dal proprietario o dal contraente dell’assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che questi non potrebbe beneficiare della copertura assicurativa, né sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore.
Da qui, quindi, la riaffermazione del principio di legittimità, secondo cui, tra gli altri, anche nel leasing di autoveicoli è fatto salvo per la compagnia di assicurazioni il diritto di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’utilizzatore.