06.09.2024 Icon

Quando la riconsegna del bene in leasing interrompe la prescrizione del credito

La vicenda di causa muove le premesse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente aveva eccepito la prescrizione ordinaria del credito, stante l’inutile decorso del termine di dieci anni.

Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, la società di leasing evidenziava che la prescrizione era stata interrotta dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato qualche anno prima, anche se finalizzato ad ottenere la sola riconsegna del bene.

Da qui la recentissima sentenza n. 7568/2024 del Tribunale di Milano, con cui il Giudice ha dapprima osservato quanto segue:

  • Nel corso del rapporto… la società utilizzatrice si rendeva ben presto inadempiente nel versamento degli importi contrattualmente dovuti, sicché, dopo ripetuti e vani solleciti, la locatrice si trovava costretta ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, prevista dalle Condizioni Generali del contratto, ed a comunicare la risoluzione del contratto, intimando altresì la restituzione dell’immobile”;
  • che ai fini della restituzione del bene oggetto del contratto di leasing si rendeva necessaria l’instaurazione di giudizio ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Milano”;
  • che ad oggi il contratto è stato risolto e l’immobile è stato restituito alla proprietaria ma la società utilizzatrice è rimasta inadempiente nel versamento di quanto pattuito, restando debitrice dell’importo di Euro 175.762,64, per i soli canoni scaduti e fatturati”.

Dopodiché, in merito all’eccezione di prescrizione sollevata dall’opposta, Il Tribunale di Milano ha chiarito “che l’atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., “non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. Sez. II n.24913/22)”.

Ragion per cui, rilevato che con “la domanda giudiziale introdotta con il ricorso ex art. 702 cpc del 01.2.2021 al punto 4.3 (doc.7 fasc. monitorio) […] espressamente richiedeva il pagamento del proprio credito si ritiene raggiunto l’effetto di costituire in mora il debitore ed efficace ai fini dell’interruzione della prescrizione”.

Possiamo dunque ragionevolmente concludere che, nell’eventualità in cui la creditrice di una somma di denaro abbia proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la sola riconsegna del bene concesso in leasing, tale circostanza sarà comunque di per sé più che sufficiente ad interrompere la prescrizione, laddove sia stato richiesto anche il pagamento del proprio credito nella narrativa del ricorso e non nelle conclusioni.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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