19.04.2024 Icon

Lo sapevi che la Legge 124/2017 si applica anche ai contratti di leasing risolti anteriormente?

La l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti – in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza – un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”.

L’ordinanza di Cassazione qui in commento, pubblicata in data 21/03/2024 con n. 7527, contiene un’importante precisazione.

Questa, infatti, chiarisce che, nonostante la Legge introduttiva della fattispecie tipica del leasing (L. 124/2017) non abbia efficacia retroattiva, questa troverà comunque applicazione nelle ipotesi di leasing risolto anteriormente alla sua entrata in vigore, purché i relativi effetti non si siano ancora esauriti e siano sub iudice.

Diversamente, ossia per l’ipotesi in cui ai rapporti di leasing dedotti in sede giudiziaria, e i cui effetti non si sono ancora esauriti, decidessimo di applicare discipline diverse, a seconda che la risoluzione sia intervenuta prima o dopo il 2017, detta circostanza determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

Pertanto, nel caso di specie era inevitabile far ricorso all’interpretazione storico -evolutiva secondo cui, nel caso che gli aspetti di causa non abbiano esaurito i loro effetti, perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, una determinata fattispecie non potrà che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”.

E ciò, precisa infine la Suprema Corte, a maggior ragione quando l’ordinamento ha disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, ossia un contratto che, per quanto diffuso nella pratica, non era qualificabile come contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica.

Quindi no, la Legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva, ma attenzione: questa troverà comunque applicazione nel leasing risolto anteriormente alla sua entrata in vigore, purché i relativi effetti siano ancora sottoposti al vaglio delle Corti.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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