“La l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti – in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza – un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”.
L’ordinanza di Cassazione qui in commento, pubblicata in data 21/03/2024 con n. 7527, contiene un’importante precisazione.
Questa, infatti, chiarisce che, nonostante la Legge introduttiva della fattispecie tipica del leasing (L. 124/2017) non abbia efficacia retroattiva, questa troverà comunque applicazione nelle ipotesi di leasing risolto anteriormente alla sua entrata in vigore, purché i relativi effetti non si siano ancora esauriti e siano sub iudice.
Diversamente, ossia per l’ipotesi in cui ai rapporti di leasing dedotti in sede giudiziaria, e i cui effetti non si sono ancora esauriti, decidessimo di applicare discipline diverse, a seconda che la risoluzione sia intervenuta prima o dopo il 2017, detta circostanza determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.
Pertanto, nel caso di specie era inevitabile far ricorso all’interpretazione storico -evolutiva secondo cui, nel caso che gli aspetti di causa non abbiano esaurito i loro effetti, perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, una determinata fattispecie non potrà che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”.
E ciò, precisa infine la Suprema Corte, a maggior ragione quando l’ordinamento ha disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, ossia un contratto che, per quanto diffuso nella pratica, non era qualificabile come contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica.
Quindi no, la Legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva, ma attenzione: questa troverà comunque applicazione nel leasing risolto anteriormente alla sua entrata in vigore, purché i relativi effetti siano ancora sottoposti al vaglio delle Corti.