26.07.2024 Icon

Leasing, porre a carico dell’utilizzatore la perdita del bene si può!

In tema di leasing, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità contrattuale per la perdita del bene in conformità della disciplina legale (Cass. 13956/19)”.

Questo è quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano con la recentissima sentenza n. 1666 del 06 giugno 2024.

La ragione:

  • in virtù delle condizioni contrattuali, nel caso di specie la distruzione del bene determinava una risoluzione ipso iure del contratto di leasing;
  • il contratto di leasing poneva in ogni caso in capo all’utilizzatore il rischio di perimento del bene, prevedendo all’art. 9.13 e all’art. 9.8 che, a prescindere da qualsivoglia indennizzo assicurativo, in caso di distruzione del bene l’utilizzatore sarebbe stato comunque tenuto a corrispondere alla Concedente quanto ancora dovuto (“In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui al precedente Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa), l’Utilizzatore sarà tenuto, alla Data di Cessazione del Contratto, nei confronti della Concedente: a pagare l’importo relativo al canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o del Veicolo, oltre i relativi Interessi di si sono accordate in punto di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche in ipotesi della perdita definitiva del veicolo (cfr. art. 12 contratto) senza compiere quindi alcuna violazione dell’equilibrio contrattuale”).

Da qui le conclusioni della Corte d’Appello di Milano, secondo cui: “correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto la [omissis] tenuta al pagamento della somma ancora dovuta alla [omissis]  in quanto lo stesso regolamento contrattuale di locazione ha posto a carico dell’utilizzatore il rischio e gli oneri per il nocumento o perimento del bene, indipendentemente dalla fonte causativa dei danni (cfr. clausola 9.8 del contratto di [omissis]) in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione (sia totale che parziale) inidoneità del veicolo…”.

Il che è motivazione, come chiarito anche dai Giudici dell’appello, che è “conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, che ha infatti affermato che, in tema di leasing, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità contrattuale per la perdita del bene in conformità della disciplina legale (Cass. 13956/19). – Alla luce della richiamata giurisprudenza deve ritenersi che scopo ed effetto del combinato disposto delle suddette clausole sia quello di porre il rischio di perimento della cosa a carico dell’utilizzatore, senza per ciò solo aggravare gli obblighi che sarebbero stati a carico di quest’ultimo, ove il contratto avesse avuto normale esecuzione, ragione per cui la contestata clausola n. 13, limitandosi a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità di quanto previsto per legge, non configura un assetto convenzionale eccessivo rispetto all’interesse del creditore”.

Nel consegue che le parti, nel caso in esame, attraverso la previsione della clausola risolutiva di cui al punto 13 del contratto, si sono accordate in punto di risoluzione per perdita del bene oggetto di leasing, senza compiere quindi alcuna violazione del sinallagma contrattuale.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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