08.03.2024 Icon

Indeterminatezza del tasso leasing? Vediamo il contratto

Le condizioni generali contenevano chiare e dettagliate indicazioni circa la corrispondenza tra il tasso leasing e il tasso di attualizzazione, nonché sulle modalità di calcolo di tale ultimo parametro ottenuto come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo e sulla formula della indicizzazione dei canoni periodici […] I documenti prodotti in giudizio, dunque, contengono puntuali indicazioni sia sugli interessi corrispettivi sia sugli interessi di mora, tanto da non residuare alcuna incertezza sul TAN e sul TEGM contrattualmente previsti”.

È quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano, Sez. III civile, con la recentissima sentenza n. 517 pubblicata in data 21 febbraio 2024.

La decisione rappresenta la coda di una vicenda giudiziale giunta in sede di appello nel tentativo di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, emessa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, gli appellanti sostenevano che il contratto di leasing dedotto in giudizio fosse affetto da nullità per indeterminatezza del tasso leasing, in ragione di quanto previsto dagli “orientamenti giurisprudenziali in tema di TIR, TAE, nonché una pubblicazione del Sole 24ore sull’art. 117 TUB”, e che, in ogni caso, “il TAN non può essere equiparato al tasso leasing se non nel caso in cui il contratto preveda un canone annuale di rimborso. Qualora il contratto preveda canoni mensili, trimestrali o semestrali il TAN non esprime il costo della capitalizzazione infrannuale degli interessi che dovrà essere espressa dal tasso leasing”.

Da qui la risposta puntuale della Corte d’Appello di Milano, secondo cui “Le condizioni generali contenevano chiare e dettagliate indicazioni circa la corrispondenza tra il tasso leasing e il tasso di attualizzazione”.

Non serve altro.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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