22.03.2024 Icon

Questioni di responsabilità: quando il correntista decade, il fideiussore lo segue

In una recentissima sentenza del 12.03.2024, la Corte d’Appello di Roma si è occupata della questione riguardante la possibilità per il fideiussore di proporre eccezioni sulle operazioni di credito da lui garantite.

Nello specifico, è stata richiamata l’attenzione su due tipologie di eccezioni: la prima, attinente al quantum del credito garantito, la seconda afferente alle clausole contrattuali nulle.

Per quanto riguarda la prima, la Corte d’Appello, richiamando un precedente della Suprema Corte, ha sottolineato come, non avendo il debitore principale contestato tempestivamente gli estratti conto della banca, le relative risultanze contabili erano divenute inopponibili dal fideiussore. Sostanzialmente, la decadenza patita dal correntista era divenuta vincolante anche nei confronti del garante: “La Corte di Cassazione, d’altronde, ha ribadito con la sentenza 13889/2010 “Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l’ammontare del credito della banca”.

La Corte si è soffermata a precisare la valenza di quest’ultimo principio sia per il conto corrente di corrispondenza che per il “conto anticipi”, ossia un conto corrente previsto in funzione di anticipazione da parte della banca delle fatture emesse dalla società ma non ancora versate.

La banca, infatti, procede ad anticipare le somme richieste dal correntista, le quali non sempre sono regolate all’interno del conto corrente di corrispondenza.

Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto di cui sopra, il Giudice di seconde cure ha precisato come il fideiussore avrebbe potuto impugnare soltanto le poste effetto di clausole contrattuali nulle, e non anche in merito al quantum dell’operazione di credito.

Tuttavia, l’estrema genericità e il carattere esplorativo delle doglianze avversarie ha costretto la Corte a rigettare il motivo d’appello avversario anche sotto tale ultimo profilo.

Autore Jennyfer Mariano

Associate

Milano

j.mariano@lascalaw.com

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