14.02.2025 Icon

Limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità della fideiussione

Il rilievo d’ufficio della nullità della fideiussione per conformità al modello ABI è precluso, se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d’Italia

Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza pubblicata in data 01.02.2025.

Nel caso di specie, parte ricorrente conveniva in giudizio un Istituto di Credito per veder accertata, tra i vari motivi di gravame, la nullità della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI del 2003.

Ebbene, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania statuiva l’inammissibilità dell’eccezione formulata in punto di fideiussione, in quanto tardiva.
Parte soccombente, dunque, proponeva ricorso in Cassazione, contestando che l’eccezione di nullità proposta può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, in quanto il provvedimento della Banca d’Italia e lo schema ABI costituirebbero fatto notorio.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibile tale ricostruzione, statuendo che il provvedimento n. 55 del 2005 è un atto regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia e che lo stesso, pertanto, non può essere qualificato come fatto notorio.

In particolare, la Corte Suprema di Cassazione ha statuito che: “Ebbene nella specie, benché sia assorbente quanto già rilevato a proposito della preclusione al rilievo costituito dall’accertata decadenza dei ricorrenti a far valere la clausola di cui all’art. 1957 quand’anche reviviscente per effetto della nullità della clausola derogatoria contenuta nel contratto fideiussorio, giova aggiungere che i ricorrenti – oltre a non aver dedotto alcunché a proposito della data e delle caratteristiche della fideiussione in questione, e ad aver precisato solo con l’istanza di decisione la conformità della stessa allo schema ABI – non hanno prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d’Italia – che in quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte, inconferente essendo l’evocazione del principio iura novit curia e della giurisprudenza di merito che invoca in proposito il << fatto notorio >>”.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già sancito dal Giudice del secondo grado, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 esula dalla disciplina del fatto notorio, non essendo lo stesso un atto normativo, bensì un provvedimento regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia.

Conclude, quindi, così la Suprema Corte: “Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d’Italia ed il modello ABI”.

Autore Tommaso Liquori

Trainee

Milano

t.liquori@lascalaw.com

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