17.06.2014 Icon

La tenuta del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in sede esecutiva

Tribunale di Reggio Emilia, 12 maggio 2014 (leggi l’ordinanza per esteso)Il Tribunale di Reggio Emilia, con l’ordinanza emessa il 12 maggio del 2014 nell’ambito di una opposizione all’esecuzione, ha fornito una interpretazione decisamente restrittiva del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c.

La norma in parola stabilisce, per ciò che qui rileva, che gli atti in forma pubblica con cui determinati beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri siano destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, possano essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione stesso.

Nel caso de quo, una banca, in forza di un titolo esecutivo, promuoveva una esecuzione immobiliare avente ad oggetto beni di proprietà del debitore sui quali questi aveva posto un vincolo di destinazione diretto al soddisfacimento delle esigenze abitative e, più in generale, ai bisogni del suo nucleo familiare. Ebbene, sulla base di tale vincolo il debitore proponeva opposizione all’esecuzione.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda in esame  è giunto ad affermare che “in assenza  di pronunce della Suprema Corte sul punto, la maggioritaria tesi giurisprudenziale di merito ha ritenuto che l’art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite una negozio destinatario puro. Diversamente opinando, infatti, verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo l’integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori”. Ne consegue che la portata applicativa della norma, rispetto agli effetti, richieda una interpretazione in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa  collegata ad altra fattispecie negoziale tipica o atipica dotata di autonoma causa.

Peraltro, circa la meritevolezza del negozio richiesto dal dettato normativo, è pacifica opinione che, per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basti la liceità dello scopo ma occorra un quid pluris integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo.

Tale riscontro di meritevolezza deve essere penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente opposto.

Pertanto, i Giudici hanno proteso per il rigetto del reclamo posto che, pur volendo ritenere in astratto ammissibile l’autoimposizione di un atto di destinazione realizzato dal reclamante, in ogni caso detto atto non sarebbe comunque idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza dei fini comunque prescritto dall’art. 2645 ter c.c. .

17 giugno 2014(Luigia Cassotta – l.cassotta@lascalaw.com)