03.12.2012 Icon

La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Trib. Roma, 11 ottobre 2012, Sez. V, n. 19112Massima: “Diversamente dalla fidejussione, negozio tipico disciplinato dagli artt. 1936 ss. c.c., il contratto autonomo di garanzia difetta del requisito dell’accessorietà rispetto al rapporto sostanziale tra debitore garantito e beneficiario: il garante si impegna a pagare una somma a favore di quest’ultimo ed a sua semplice richiesta, rinunciando, in deroga all’art. 1945 c.c., a far valere qualsiasi eccezione relativa all’esistenza, validità e coercibilità del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale, cui il garante resta estraneo. L’unica possibilità per il garante di opporre il rifiuto di pagamento è l’exceptio doli generalis, formulabile nel caso in cui la richiesta di adempimento da parte del beneficiario risulti prima facie, in virtù di prove liquide, certe ed incontestabili, abusiva o fraudolenta.” (leggi la sentenza per esteso)

Il Tribunale di Roma, con la sentenza oggetto di esame, si è uniformato all’orientamento della Suprema Corte in materia di distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. In particolare, il Giudice, traendo spunto dai fatti controversi, ha chiarito che il contratto autonomo di garanzia, a differenza della fideiussione, difetta del requisito dell’accessorietà rispetto al rapporto principale. Tramite il medesimo, infatti, una parte si obbliga ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità e dall’efficacia del rapporto posto a fondamento e, dunque, con l’impossibilità di opporre eccezioni. Una volta effettuato il pagamento, in caso di indebita escussione, dovrà essere poi esperita l’azione di ripetizione.

Esiste solo una possibilità per il garante di rifiutare il pagamento, ovvero l’exceptio doli, invocabile esclusivamente allorché l’escussione risulti prima facie fraudolenta o abusiva.

(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)