Cass., 2 ottobre 2012, Sez Un., n.16725 Massima: “È inesistente, in caso di fallimento del cliente mandante, la prelazione della banca mandataria in relazione a una convenzione di pegno che abbia ad oggetto non titoli di Stato ma il credito del cliente nei confronti dell’istituto di credito all’acquisto e alla consegna di una determinata quantità di titoli per un controvalore altrettanto preciso, senza che essi risultino tuttavia materialmente formati al momento della convenzione né successivamente, dovendosi ritenere che detto diritto non sia idoneo ad assumere natura di res e divenire dunque garanzia reale opponibile erga omnes.” (leggi la sentenza per esteso)
Tramite la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rilevato che, seppure con riguardo al limitato periodo temporale anteriore al 1993 in cui vigeva il regime di gestione accentrata dei titoli di stato, il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli non ancora emessi ha natura di pegno di credito futuro. Ne consegue che, fino a quando non si verifica la consegna, detto pegno ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione o la consegna.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)