09.06.2014 Icon

Illegittima segnalazione presso le Centrali di Rischio Interbancarie: il danno è in re ipsa?

Tribunale di Bologna, 28 aprile 2014, n. 20614 (leggi la sentenza per esteso)

La sentenza in esame si pone in controtendenza rispetto agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione in merito al risarcimento del danno da illegittima segnalazione presso le centrali di rischio interbancarie.

La Corte di Cassazione sembra ormai costantemente orientata nello stabilire che l’istituto di credito, il quale segnali illegittimamente il nominativo di un proprio cliente presso le Centrali di Rischio Interbancarie, gli causa un danno di natura non patrimoniale – lesione all’immagine ed alla reputazione personale o commerciale del soggetto – che si ritiene in re ipsa; pertanto il diritto al risarcimento viene riconosciuto senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno (tra le pronunce più risalenti in tal senso si vedano Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4881 del 19.01.2001 e Cass. Civ. sent. n. 1103 del 05.11.1998).

Nel caso che ci occupa, invece, il Tribunale di Bologna ha rigettato le istanze risarcitorie avanzate dal cliente (consumatore) di istituto di credito assistito dallo Studio La Scala in quanto “L’attore non ha provato quale danno effettivamente sarebbe conseguito dall’errata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia…”.

Questo l’iter argomentativo seguito dal Giudice: la segnalazione “a sofferenza” di un nominativo presso la Centrale Rischi è destinata a produrre conseguenze di carattere sia patrimoniale che personale (lesioni all’onore ed alla reputazione personale o professionale) in forza della loro diffusione in tutto il circuito bancario.

Considerata la sua potenzialità dannosa, quindi la segnalazione “deve essere effettuata con particolare attenzione e circondata da tutte le cautele necessarie”, in mancanza “qualora la Banca, omettendo di mettere in campo tutte le cautele ed attenzioni che il caso impone, segnali al sistema interbancario il nominativo di un cliente che non aveva alcun debito… sorge una responsabilità risarcitoria a suo carico”.

La segnalazione operata dall’istituto di credito è illegittima (fatto peraltro non contestato dalla Banca convenuta in quanto la segnalazione è stata frutto di un disguido di natura tecnica).

Ad ogni modo “nel caso di specie, dall’esame della documentazione, non si ritiene sussistente il presupposto della responsabilità in oggetto, ovvero quello relativo alla sussistenza di un effettivo e grave pregiudizio verificatosi nella sfera personale del P.”.

La domanda risarcitoria va quindi rigettata.

Come visto il Tribunale di Bologna, accogliendo la tesi difensiva imbastita dallo Studio, pur riconoscendo l’illegittimità della contribuzione operata presso la Centrale dei Rischi dall’istituto di credito convenuto a carico del proprio cliente-consumatore, non ha liquidato alcun danno in favore di quest’ultimo in assenza di qualsivoglia prova in merito alla effettiva sussistenza di un danno risarcibile.

9 giugno 2014(Federico Ferrari – f.ferrari@lascalaw.com)