14.03.2025 Icon

Fideiussioni specifiche e Modello Abi: c’è nullità parziale?

Il Tribunale di Salerno, con la recentissima sentenza n. 1046 del 9 marzo 2025, ritorna sull’inflazionata questione della validità delle fideiussioni asseritamente conformi allo “schema ABI” del 2003, richiamando gli ultimi e decisivi interventi della Cassazione sull’argomento per puntualizzare diversi aspetti essenziali

La Giurisprudenza di merito, con la sentenza in commento, alimenta il mai sopito dibattito sorto a seguito del celebre provvedimento n. 55/2005, a firma Banca d’Italia, sulla nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

Nel caso di specie, gli opponenti muovevano una serie di eccezioni relative alle diverse garanzie fideiussorie (omnibus e specifiche) attivate dalla creditrice ricorrente in via monitoria.

Con la prima doglianza, è stato chiesto al Giudice di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica, sottoscritta dai garanti ingiunti per un contratto di finanziamento, in quanto “redatta in conformità al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005.”

Sovviene immediato il collegamento al principio sancito dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 41994/2021, in forza del quale, si ricorda, fu stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’ intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., SS. UU., Sent. del 30/12/2021, n. 41994)

A seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, il dibattito si è sviluppato circa l’assoggettabilità o meno del rimedio della nullità parziale anche per le fideiussioni specifiche, atteso che l’accertamento della Banca d’Italia aveva riguardato unicamente le fideiussioni omnibus.

Il Tribunale di Salerno, dunque, nel richiamare le recenti ordinanze nn. 657, 660, 675 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione e l’ultimissima n. 1170 del 2025 della Prima Sezione, chiarisce l’assoluta inapplicabilità, alle fideiussioni “specifiche”, della nullità parziale per conformità di talune clausole allo schema ABI del 2003, ritenuto anticoncorrenziale da Banca d’Italia con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, qualificando la contestazione degli opponenti come “priva di fondamento giuridico”.

Il giudice campano ha poi risolto un’altra rilevante questione.

L’ordinanza n. 1170 emessa in data 17/01/2025 dalla Prima Sezione ha, infatti, specificato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, essendo evidente chedetto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.

Proprio tale ultimo aspetto è stato, dunque, posto alla base della valutazione (di pari tenore favorevole al creditore) compiuta dal Tribunale in merito all’altra garanzia di tipo omnibus azionata in ricorso, rilevando proprio che: “per le fideiussioni “omnibus” anteriori al 2003, oppure successive al 2005, l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita all’epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust”.

Nella fattispecie in questione, i garanti avevano sottoscritto la fideiussione omnibus nel mese di gennaio del 2002, ovvero “in un momento anteriore rispetto a quello del lasso temporale 2003-2005 oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia che, pertanto, non può avere alcuna efficacia probatoria in questa sede”.

In ultimo, interessante quanto affermato circa l’eccezione riguardante la presunta indeterminatezza dell’oggetto delle fideiussioni poiché “recanti l’indicazione dell’importo massimo garantito, ma non anche del rapporto garantito”.

Anche in questo caso, il motivo di opposizione è stato respinto con richiamo alla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 12743/1999), la quale ha chiarito che l’oggetto della garanzia può esseredeterminabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l’esercizio dell’attività creditizia”, così dissipando ogni possibile dubbio in ordine ad un’eventuale violazione dell’art. 1346 del Codice civile.

Per tutte le ragioni emarginate, il Tribunale ha così dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Autore Fiorenzo Longobardi

Associate

Milano

f.longobardi@lascalaw.com

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