28.03.2013 Icon

Fideiussione sulle obbligazioni future del debitore principale e revocatoria del fondo patrimoniale

La sesta sezione civile della Suprema Corte ha stabilito che il fideiussore, dopo aver prestato garanzia sulle obbligazioni future del debitore principale, può ben vedesi revocare il fondo patrimoniale costituito se il successivo atto dispositivo arreca danni alle ragioni del creditore.

A sostegno ha osservato che, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore.

Infatti, la norma citata non prescrive espressamente che il credito debba avere le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità riconoscendo tutela anche alle sole aspettative. In particolare, il requisito di esigibilità non è rilevante per esperire l’azione revocatoria risultando sufficiente la sola esistenza di un credito; cosicché l’azione revocatoria si può rivolgere nei confronti del fideiussore anche quando il credito non è scaduto.

Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti a tale azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni).

(Vincenzo Cappelli – v.cappelli@lascalaw.com)