Con due interessanti sentenze gemelle dello scorso 11 e 12 dicembre, il Tribunale di Salerno ha affrontato il tema della prova della titolarità del credito nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dai consumatori.
Come noto, quando ad agire in giudizio per il recupero del credito sono società che si sono rese cessionarie dello stesso, spesso il consumatore opponente pone l’accento su una presunta carenza di prova della titolarità e nello specifico sull’assenza del o dei contratti di cessione.
Ebbene, il Giudice si è innanzitutto preoccupato di sottolineare alcuni punti fermi:
“a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. (…)”.
Partendo da tale ultimo aspetto è importante dunque sottolineare come nel caso in cui manchino contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato: a quel punto il thema probandum
“è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”.
Ma anche nel caso in cui l’esistenza del contratto sia messa in discussione, ben è possibile valorizzare tutta una serie di elementi presuntivi per giungere alla piena prova della titolarità del credito:
“D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva (…).In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell’inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione; sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell’assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull’obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell’inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all’ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l’avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d’Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024)”.
Pertanto, nel caso di cui si è occupato lo Studio, il Giudice ha ritenuto che tutti gli indici presuntivi sussistenti (avviso di pubblicazione in G.U., elenco crediti ceduti, dichiarazione cedente, possesso della documentazione contrattuale e contabile), fossero “indizi” – più di tre – sufficienti a fornire la “prova” della titolarità del credito.
18.09.2026