31.07.2023 Icon

Credito al consumo e prescrizione: rateizzazione non vuol dire frammentazione

A definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Trieste ha avuto modo di ribadire, richiamando anche i consolidati orientamenti di legittimità sul punto, alcuni concetti cardine in tema di prescrizione.

Con riguardo al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, il Giudice dell’opposizione ha ricordato che, in relazione ai contratti di finanziamento, la predisposizione di un piano di rateizzazione non comporta il venir meno del carattere unitario dell’obbligazione di pagamento e, per tale ragione, “il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima di esse (v. in termini, Cass., 6 febbraio 2004, Cass., 30 agosto 2011, n. 17798).

Ne consegue che le rate pattuite non costituiscono autonome obbligazioni di rimborso alle quali poter applicare distinti termini di prescrizione.

Nel provvedimento in parola, il Giudice ha inoltre ricordato che esiste un unico termine di prescrizione decennale non potendo ammettersi l’applicazione di un diverso regime con riguardo agli interessi sul credito a vario titolo maturati: “Là dove il corrispettivo contrattuale sia quindi solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di finanziamento) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali. La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un finanziamento bancario non ne determina quindi il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013)”.

In applicazione di tali principi, e considerato che nel caso di specie la scadenza dell’ultima rata di prestito era fissata al 21 gennaio 2014, Il Tribunale ha dunque rigettato l’eccezione.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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