08.09.2026 Icon

Centrale Rischi: niente danno, senza prova

La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi non genera automaticamente un diritto al risarcimento. Il Tribunale di Cosenza chiarisce che, per le società, non opera il preavviso previsto dall’art. 125 TUB per i consumatori e che l’illegittimità della segnalazione, il danno e il nesso causale devono essere puntualmente provati. In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria va rigettata.

Tribunale di Cosenza, Sez. II, 9 luglio 2026

Il caso di specie

Nel caso esaminato dal giudice cosentino, una società agiva in giudizio nei confronti di un istituto di credito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito della segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

Secondo la prospettazione attorea, la banca aveva comunicato la revoca degli affidamenti e intimato il pagamento del debito, preannunciando la segnalazione nelle banche dati creditizie. La società lamentava, tuttavia, che la segnalazione sarebbe stata effettuata a distanza di pochi giorni, senza un adeguato preavviso e che da ciò sarebbero derivate la revoca di altri affidamenti bancari, il pregiudizio all’attività economica e la lesione della reputazione commerciale.

L’istituto di credito contestava la domanda, deducendo, nel merito, l’inapplicabilità dell’art. 125 TUB, l’assenza di prova della data effettiva della segnalazione e la mancata dimostrazione dei danni lamentati.

Il preavviso non vale per tutti

Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo dell’art. 125 TUB. Secondo il Tribunale, l’obbligo di preavviso ivi previsto è riferibile esclusivamente alle segnalazioni a sofferenza nei confronti dei consumatori. Una società commerciale, pertanto, non può invocare tale disposizione.

Nei confronti dell’impresa resta, invece, applicabile l’obbligo di informazione previsto dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e dai relativi aggiornamenti, nonché l’obbligo di avviso contemplato dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, rilevante ai fini della legittimità del trattamento dei dati.

La centralità della prova

La decisione valorizza poi un profilo essenziale: non basta produrre la comunicazione della banca per dimostrare l’illegittimità della segnalazione, ma occorre provare la data di effettiva iscrizione e la sua concreta visibilità nel sistema.

La data apposta sulla missiva non è stata ritenuta sufficiente, poiché dalla comunicazione emergeva soltanto che la banca aveva “disposto” la segnalazione, senza indicare quando questa fosse stata effettivamente eseguita e resa conoscibile agli altri intermediari.

La domanda risultava carente anche sotto il profilo del danno. La società non aveva prodotto bilanci anteriori e successivi alla segnalazione, né documentazione idonea a dimostrare la revoca degli affidamenti da parte di altri istituti di credito. In mancanza di allegazioni e prove specifiche, la consulenza tecnica richiesta è stata ritenuta esplorativa, perché diretta a colmare un vuoto probatorio rimasto a carico della parte.

Considerazioni conclusive

La sentenza si uniforma, dunque, all’orientamento giurisprudenziale predominante in materia: nelle controversie relative alla Centrale Rischi, la segnalazione a sofferenza non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria.

Chi lamenta di aver patito un danno deve dimostrare l’effettività della segnalazione, l’illegittimità della condotta dell’intermediario, l’esistenza del pregiudizio lamentato e il relativo nesso causale.

In assenza di prova concreta, la Centrale Rischi non costituisce automaticamente fonte di responsabilità risarcitoria.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito