09.04.2024 Icon

L’estratto conto ha efficacia probatoria anche per il fideiussore

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7329 del 20/03/2024 ha affermato che, negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista. Tale efficacia probatoria, ha confermato la Corte, non si limita al solo procedimento monitorio, ma si estende anche al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in ogni altra procedura di cognizione.

In particolare, quando il debitore principale non abbia impugnato gli estratti di saldo conto ai sensi dell’art. 1832 c.c., il fideiussore chiamato in giudizio dalla stessa banca per pagare l’importo dovuto non può sollevare contestazioni sulla definitività di tali estratti.

Nel caso di specie, i fideiussori della società debitrice principale proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di pagamento emesso in favore di una Banca che li condannava, contestando, in particolare, l’insufficiente prova del credito per mancato deposito dell’estratto conto analitico da parte dell’Istituto Bancario e la misura eccessiva degli interessi addebitati.

Si costituiva in giudizio la Banca ribadendo di aver assolto l’onus probandi su di essa incombente, mediante la produzione in atti dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili dell’Istituto Bancario di cui all’art. 50 T.U.B., nonché evidenziando la genericità della contestazione avanzata dagli opponenti in relazione a pretesi interessi non concordati.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che la Banca aveva prodotto documentazione contabile idonea a provare la propria pretesa creditoria.

Dello stesso tenore, in sede di gravame proposto dai fideiussori, anche la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 23/02/2021.

Successivamente, i garanti formulavano ricorso per cassazione lamentando, in particolare, con il secondo motivo del ricorso la violazione o errata interpretazione degli artt. 1832, 1827, 1857, 1430 e 1431 c.c. in combinato disposto con l’art. 1945 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.).

Si costituiva in giudizio l’Istituto Bancario con controricorso, contestando i motivi ex adverso formulati in quanto inammissibili e/o infondati.

Quanto al secondo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto lo stesso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze risulta conforme al consolidato indirizzo adottato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass., n. 13127 del 24/5/2017Cass., 3, n. 8944 del 5/5/2016; Cass., 3, n. 23939 del 19/11/2007; Cass., 3, n. 18650 del 5/12/2003)”.

Per le motivazioni suesposte, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, nonché ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall‘art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis.

Autore Mariano Cusano

Associate

Milano

m.cusano@lascalaw.com

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