Il Tribunale di Catania, con la recentissima sentenza dell’8 aprile 2024, si è allineato a quella parte della giurisprudenza che ritiene che l’applicazione del piano di ammortamento alla francese non generi in alcun modo effetti anatocistici.
La decisione in commento rappresenta la coda di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente aveva eccepito la illegittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto, a suo dire, differentemente dal piano di ammortamento all’italiana questo generava interessi anatocistici.
Sennonché, nel rigettare l’opposizione avversaria, il Giudice ha rilevato, innanzitutto, come la mancanza del piano di ammortamento non possa tradursi in una causa di invalidità del contratto, non trattandosi di un “elemento essenziale”.
Dopodiché, venendo al nocciolo della questione, il Tribunale ha evidenziato le ragioni per le quali il piano di ammortamento in esame non può essere considerato illegittimo: “nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana – dipende non dall’applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate; peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all’art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con l’avanzare del rapporto” e ancora “nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l’importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.”