20.02.2024 Icon

CTU contabile: metodo sintetico o analitico? Questo è il dilemma!

La Corte d’Appello di Venezia si pronuncia sull’inutilizzabilità del metodo sintetico in caso di carenza documentale dimessa agli atti.

La vicenda trae origine dal giudizio per la ripetizione dell’indebito promosso da una società correntista, la quale chiedeva che fosse accertata e dichiarata, in via principale, la nullità del contratto di conto corrente, ed in subordine, l’illegittimità dell’anatocismo e l’usurarietà dei tassi applicati.

Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta chiedeva il rigetto delle domande, previo accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione.

La causa, istruita mediante CTU contabile elaborata sulla base del metodo di calcolo c.d. sintetico, veniva decisa con l’accertamento dell’illegittima applicazione di interessi anatocistici e spese non pattuite e la rettifica, in diminuzione, del saldo a favore della Banca.

Proponeva appello l’istituto di credito lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado, laddove il Giudice di prime cure aveva ridotto il saldo a favore della banca, senza considerare che il calcolo era stato effettuato utilizzando documentazione parziale, in violazione quindi dell’onere della prova gravante sul correntista e, mediante un conteggio sintetico.

Il correntista aveva infatti prodotto, in primo grado, una serie incompleta e frammentaria di estratti conto e di prospetti per il conteggio delle competenze e non aveva prodotto alcun estratto scalare trimestrale.

La Corte Veneziana, investita della questione, pur rappresentando che “in tema di accertamento dell’esatto saldo del conto corrente, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice di merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori”, precisa tuttavia che  “tali mezzi di prova devono essere acquisiti in causa e devono risultare idonei a fornire indicazioni certe e compete nel dare giustificazione del saldo maturato dall’inizio del periodo per ciò sono stati prodotti gli estratti (cft. Cass. 22290/23; 20621/21; 11543/19; 9526/19)”.

Pregevole l’ulteriore passaggio della sentenza ove afferma “il metodo sintetico produce un risultato che si avvicina a quello matematicamente corretto a seconda della presenza o meno di movimentazioni potenzialmente distorsive, senza fornire dati attendibili. Tale metodo perviene alla ricostruzione del saldo, prescindendo dai reali movimenti a debito e a credito, accorpando numeri debitori e creditori nonchè facendo riferimento a criteri sussidiari e deduttivi fondati sulla media delle appostazioni, senza possibilità di desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta”.

Quindi, in mancanza di una base certa per il pregresso andamento del conto e nell’incognita del saldo alla data della domanda, l’accertamento di un saldo intermedio, elaborato con un metodo approssimativo, quale è il metodo sintetico, non consente di accogliere la domanda di accertamento dell’esatto saldo del conto.

L’appello proposto dalla Banca è stato, dunque, accolto con conseguente condanna della correntista alla rifusione delle spese di lite.

Autore Lara De Marchi

Associate

Vicenza

l.demarchi@lascalaw.com

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