19.03.2024 Icon

Centrale Rischi: la segnalazione è dovuta se il credito non è passato a perdita

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Venezia ha stabilito che il debitore per poter validamente eccepire l’estinzione per passaggio a perdita di un debito vantato nei suoi confronti, oggetto di cessione tra istituti di credito, deve proporre le proprie doglianze in sede di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Nel caso esaminato dal Tribunale veneziano, infatti, un debitore chiedeva che fosse accertato e dichiarato l’avvenuto passaggio a perdita del credito vantato nei suoi confronti da una banca in forza di un decreto ingiuntivo non opposto e, per l’effetto, domandava di essere liberato da ogni obbligazione di pagamento e contestava la segnalazione a sofferenza del proprio nominativo in Centrale Rischi.

L’istituto di credito in risposta a tali domande, evidenziava che il decreto ingiuntivo non era stato opposto e, di conseguenza, era da qualificarsi quale titolo esecutivo passato in giudicato. Parimenti, parte attrice non aveva, nemmeno, mai proposto opposizione avverso ai successivi atti che le erano stati notificati ovvero l’atto di precetto, il pignoramento nonché l’ordinanza di assegnazione di un quinto della retribuzione percepita. Le domande avanzate da parte attrice erano da ritenersi, dunque, tardive.

Quanto alla segnalazione in Centrale Rischi, la materia è disciplinata dalla Circolare della Banca di Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 la quale stabilisce che: “Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d’investimento): … la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €”.

Nel caso di specie, il credito dovuto dall’attore era molto superiore all’importo minimo fissato dalla legge e, pertanto, la segnalazione iniziale, così come la continuità delle segnalazioni, risultava effettuata conformemente alla normativa vigente.

In tema di “sofferenze passate a perdita”, la sopra richiamata Circolare stabilisce, inoltre, che: “La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita. Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l’intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l’eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato. L’intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione fenomeno correlato: – differenza tra l’ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto; – ammontare delle eventuali perdite deliberate.”.

Nel corso del giudizio, il debitore non riusciva, però, a provare che il credito fosse stato passato a perdita dall’istituto (che lo aveva nel frattempo ceduto ad altro soggetto) e che, di conseguenza, non fosse più necessario dare continuità alle segnalazioni effettuate nei suoi confronti.

A definizione del giudizio, il Tribunale ha rigettato, integralmente, le domande attoree in quanto inammissibili e si è, così, pronunciato in favore della tesi sostenuta dall’istituto di credito: “… la domanda attorea risulta inammissibile poiché tutte le questioni proposte, in quanto attinenti alla sussistenza del credito ingiunto con decreto ingiuntivo…. (omissis), sono coperte, da un lato …. dall’effetto di giudicato verificatosi in seguito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo e, dall’altro (con riguardo all’asserita estinzione sopravvenuta del credito), dalla mancata opposizione, in sede di esecuzione, all’ordinanza di assegnazione delle somme di cui all’espropriazione svolta presso terzi. D’altro canto, dalle regioni esposte dall’attrice, non risulta nemmeno che questa abbia lamentato alcuna illegittimità della sua segnalazione alla Centrale rischi interbancaria, … A prescindere dall’infondatezza di una simile interpretazione di tali dati, la questione, come già detto, risulta inammissibile, poiché non proposta tempestivamente nella precipua sede di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.”

Autore Guido Giacomelli

Associate

Vicenza

g.giacomelli@lascalaw.com

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