09.06.2025 Icon

Cooperative sociali e insolvenza: la via è solo la liquidazione coatta amministrativa

A seguito della riforma del Terzo Settore e dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali acquisiscono automaticamente la qualifica di imprese sociali, con la conseguenza che, in caso di insolvenza, non possono essere assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, ma esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, come previsto dall’art. 14 dello stesso decreto.

Corte D’Appello di Catania, 05 maggio 2025 n. 632

Così la Corte D’Appello di Catania si è espressa in seguito al reclamo presentato da una cooperativa sociale averso la sentenza che aveva disposto l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore.

Nel caso di specie, la cooperativa nel reclamo deduceva, come unico motivo, la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale in quanto ente appartenente al Terzo Settore.

La corte ha accolto il reclamo proposto, richiamando un solido impianto normativo e giurisprudenziale, ampiamente chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 33280/2023.

Infatti, dopo la riforma del terzo settore e l’entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017, l’art. 1, comma 4 ha stabilito che le cooperative sociali acquisiscono automaticamente la qualifica di impresa sociale, superando il precedente regime, il quale sanciva che le cooperative sociali potessero acquisire la qualifica di imprese sociali, solo nel caso in cui si fossero volontariamente sottoposte a oneri di qualificazione stabiliti dalla legge.

L’art. 14 del D.Lgs. 112/2017 stabilisce che in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, escludendo quindi la possibilità di ricorrere alla liquidazione giudiziale.

Tale impostazione, viene confermata anche dall’art. 295 CCII che ribadisce il principio di alternatività tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale: le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette alla liquidazione giudiziale, salvo espressa previsione di legge. Tale previsione non esiste nel caso delle cooperative sociali, nemmeno qualora svolgano attività commerciale.

La Corte ha inoltre evidenziato come questa interpretazione sia coerente con la funzione pubblica e sociale delle cooperative, che operano nell’interesse collettivo e in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza sostanziale e sussidiarietà.

In quanto soggetti del Terzo Settore, la loro missione giustifica l’adozione di un sistema concorsuale più coerente e meno aggressivo.

Pertanto, la corte ha revocato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e disposto la prosecuzione della causa dinanzi al primo giudice. Inoltre, ha accertato la colpa della creditrice istante, ritenendola responsabile per aver richiesto l’apertura di una procedura non applicabile e disposto la condanna della stessa a rifondere le spese del reclamo unitamente al pagamento del compenso del curatore.

Autore Giorgia Gaudenzi

Stage

Milano

g.gaudenzi@lascalaw.com

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