Quando il tempo che la legge concede al debitore per proteggersi dai creditori si esaurisce, ma il risanamento non ha ancora raggiunto il traguardo, la tutela residua dipende da un confine sottile. A dodici giorni di distanza, due tribunali lo hanno tracciato in modo apparentemente opposto. Il Tribunale di Aosta ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure cautelari di un’impresa che aveva già esaurito i duecentoquaranta giorni di protezione della composizione negoziata, ravvisandovi una protezione scaduta soltanto travestita da cautela. Il Tribunale di Nola, in un concordato preventivo, ha invece concesso la cautela chiesta dopo la scadenza del termine di dodici mesi.
Trib. Aosta, decreto 3 luglio 2026, R.G. n. 1039/2025, Est. Marco Tornatore; Trib. Nola, ordinanza 15 luglio 2026, procedimento unitario n. 33-1-2/2026, Giudice Francesca Bellisario.
Due imprese, due termini scaduti
Nel caso deciso dal Tribunale di Aosta, le trattative della composizione negoziata erano ormai in fase avanzata, con la maggior parte dei creditori commerciali disposta ad aderire alla proposta. Il piano restava però appeso all’ottenimento di una nuova finanza, che un istituto ha respinto proprio in corso di procedura: un rovescio tale da indurre lo stesso esperto nominato a valutare l’archiviazione. Esaurito il termine di 240 giorni, la società ha chiesto le misure cautelari dal contenuto identico alle misure protettive scadute, rivolte in blocco a tutti i creditori non aderenti. A Nola, in un concordato preventivo in continuità diretta, l’impresa aveva già cumulato dodici mesi di protezione (duecentoquaranta giorni in composizione negoziata più centoventi nel concordato). Depositati piano e proposta, e pendente il parere dei commissari, ha chiesto una cautela rivolta non a tutti, ma a sei creditori nominati, già muniti di titolo esecutivo – uno dei quali, l’Agenzia delle Entrate, aveva nel frattempo avviato un pignoramento presso terzi.
Quando la cautela è solo una protettiva sotto altro nome
Per Aosta, la distinzione tra protettive e cautelari resta valida in astratto, ma non basta a salvare una domanda quando contenuto, funzione e risultato pratico coincidono con quelli della protezione scaduta – come la stessa ricorrente ammetteva, avendo chiesto misure «aventi il medesimo contenuto» delle protettive. Ammettere il contrario svuoterebbe di efficacia il termine massimo, che il legislatore ha voluto inderogabile per bilanciare l’interesse del debitore al risanamento con quello dei creditori a riacquistare, decorso quel periodo, piena disponibilità delle proprie azioni. La qualificazione formale non prevale sulla sostanza: dietro l’etichetta «cautelare» si celava, per il giudice, la mera prosecuzione di uno scudo esaurito e rivolto a chiunque non avesse ancora aderito.
A Nola, una cautela che non protegge tutti allo stesso modo
Nola muove dalla stessa distinzione, ma la colloca sul piano funzionale: le protettive presidiano le trattative prima dell’approvazione della soluzione della crisi, le cautelari assicurano l’effettività dello strumento già scelto. Il tetto temporale, pensato per impedire una protezione generalizzata durante le trattative, non si estende perciò alle cautelari, pena lasciare l’impresa priva di tutela nella fase più delicata, quella in cui il piano è già depositato. A differenza di Aosta, la misura non riproduceva uno scudo generalizzato: era rivolta a sei creditori individuati, con un periculum concreto nel pignoramento avviato dall’Erario.
Non un contrasto, ma un confine
Le due pronunce applicano, in realtà, lo stesso criterio – la coincidenza, o meno, di contenuto e funzione tra cautela e protezione scaduta – a fattispecie diverse per perimetro soggettivo, novità del pericolo e stadio della procedura. Lo stesso decreto del Tribunale di Aosta ammette che una cautela «autenticamente autonoma», con perimetro circoscritto e periculum nuovo e attuale, resti ammissibile dopo la scadenza della protezione: il profilo che a Nola ha giustificato l’accoglimento. Resta un problema di prevedibilità: se il discrimine dipende da valutazioni così sensibili al caso concreto, la linea di confine rischia di spostarsi da un tribunale all’altro, a scapito dell’affidamento dei creditori che la temporaneità della protezione dovrebbe garantire.
02.09.2026