La composizione negoziata non consente di sterilizzare le reazioni dei creditori quando il piano di risanamento poggia su presupposti non consentiti dall’ordinamento. Il Tribunale di Milano valorizza, in particolare, l’infattibilità della manovra fondata sullo stralcio dei crediti previdenziali e rigetta le misure cautelari richieste nei confronti delle banche, ritenendo gli inadempimenti successivi all’accesso alla procedura un indice della persistente incapacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni correnti.
Tribunale di Milano, ordinanza del 19 giugno 2026, Giudice Dott. Lentini
Il risanamento costruito sugli stralci
La fattispecie trae origine dal ricorso proposto da una società in crisi nell’ambito della composizione negoziata, con richiesta di conferma delle misure protettive e di concessione di misure cautelari nei confronti di alcuni istituti di credito.
La società prospettava un piano di continuità diretta, fondato su interventi di riorganizzazione industriale, riduzione dei costi, apporto di finanza esterna da parte del socio e rinegoziazione dell’indebitamento. La manovra prevedeva, tuttavia, anche lo stralcio del debito erariale e previdenziale, oltre a significativi sacrifici a carico del ceto bancario e commerciale.
Assunzioni non sostenibili
Il Tribunale ha individuato un primo profilo critico nella struttura stessa del piano. La proposta risultava infatti costruita su un’assunzione non giuridicamente sostenibile: la possibilità di falcidiare anche i crediti previdenziali nell’ambito della composizione negoziata.
Il richiamo è all’art. 23, comma 2-bis, CCII, che consente all’imprenditore di formulare una proposta transattiva relativa ai crediti tributari. La disposizione, però, non menziona gli enti previdenziali. Ne deriva che l’estensione della falcidia a tali crediti non può essere considerata un presupposto neutro della manovra, ma incide direttamente sulla fattibilità giuridica del percorso di risanamento.
La ratio della decisione è netta: le misure protettive e cautelari presuppongono un piano non soltanto economicamente plausibile, ma anche conforme agli strumenti giuridici effettivamente disponibili. Un risanamento fondato su effetti non conseguibili non può giustificare la compressione delle ragioni creditorie.
Le banche non finanziano il dissesto
Particolarmente significativo è il rigetto delle misure cautelari volte a impedire la revoca, la sospensione o il rifiuto di utilizzo delle linee di credito.
Il Tribunale distingue correttamente tra protezione dell’impresa in trattativa e imposizione di un sostegno finanziario coattivo. L’art. 18 CCII impedisce ai creditori di reagire alla sola apertura della composizione negoziata o al mancato pagamento di crediti anteriori. Non impedisce, invece, di valutare inadempimenti successivi, specie quando essi rivelino l’incapacità dell’impresa di adempiere regolarmente le obbligazioni correnti.
In questa prospettiva, gli insoluti post deposito non sono un dato meramente contabile, ma un indice sintomatico della mancanza di continuità sostenibile. Imponendo il mantenimento degli affidamenti, la misura cautelare avrebbe trasferito sugli intermediari il rischio dell’aggravamento del dissesto, alterando la funzione propria della composizione negoziata.
Centrale Rischi, garanzie e compensazioni
La stessa impostazione sorregge il rigetto delle ulteriori domande cautelari, relative all’inibitoria della segnalazione a Centrale Rischi, all’escussione della garanzia pubblica e all’utilizzo di meccanismi di compensazione.
Anche tali richieste sono state ritenute prive della necessaria strumentalità rispetto a un risanamento concretamente perseguibile. La tutela cautelare non può neutralizzare gli effetti ordinari dell’inadempimento né impedire al creditore di preservare le proprie ragioni quando il piano non dimostri effettiva tenuta.
Le segnalazioni in CR trascendono l’interesse delle parti del procedimento, coinvolgendo interessi di rango pubblicistico, di rilevanza sovranazionale e costituzionale, che attengono alla salvaguardia della stabilità del sistema bancario e, per tale via, del risparmio privato. Le informazioni risultanti dalla Centrale Rischi non presentano alcuna valenza sanzionatoria nei confronti delle imprese, ma sono di fondamentale importanza per tutti gli intermediari partecipanti, sicché un provvedimento giurisdizionale può intervenire in tale ambito soltanto qualora difettino i presupposti per la segnalazione (cfr. E. Staunovo-Polacco, Tribunale di Milano, 19 giugno 2026. Giudice Lentini, in Ristrutturazioni Aziendali.it).
Considerazioni conclusive
La pronuncia offre un principio di particolare rilievo operativo: nella composizione negoziata la protezione giudiziale non è un automatismo, ma richiede un controllo rigoroso sulla praticabilità, anche giuridica, del piano.
La decisione richiama gli advisor e le imprese a una costruzione della manovra fondata su basi normative certe. Gli strumenti protettivi non servono a cristallizzare il dissesto, ma a presidiare trattative serie, sostenibili e giuridicamente attuabili.
02.09.2026