23.05.2025 Icon

Composizione negoziata: possibile l’estensione delle misure protettive a tutela del patrimonio dei terzi fideiussori

“Deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti”.

Così si è espresso il Tribunale di Brescia all’esito di un procedimento promosso per la conferma delle misure protettive con richiesta di estensione delle medesime a protezione del patrimonio dei garanti fideiussori [1].

Detta pronuncia si pone in contrasto con precedenti giurisprudenziali che non ammettevano l’applicazione delle misure protettive a tutela di terzi sulla base dell’assunto che la loro fruibilità deve essere negata al mero fideiussore stante la natura tipica delle medesime (Tribunale di Brindisi, 03 marzo 2025 [2]).

Secondo i sostenitori di tale orientamento, la ratio sottesa all’istituto delle misure protettive consisterebbe infatti nel tutelare durante la fase delle trattive il patrimonio dell’impresa e non di soggetti diversi, quali i fideiussori.

Di tutt’altro avviso, invece, il Tribunale di Brescia che, per il tramite della pronuncia in commento, ha attribuito una certa rilevanza alle peculiarità del caso di specie.

A fondamento di tale decisione, si pone, innanzitutto, la considerazione che i terzi garanti sono obbligati nei confronti dei creditori in virtù delle medesime obbligazioni oggetto della composizione negoziata.

Conseguentemente, le azioni esecutive – che potrebbero essere promosse – avrebbero l’effetto di interessare “simultaneamente sia la società istante sia i garanti” impattando negativamente sul processo di risanamento dell’impresa.

Non è, dunque, casuale il fatto che sia stato evidenziato come “l’applicazione delle misure protettive e cautelari richieste dalla Società (anche a favore di terzi) sia funzionale e prodromico alla manovra di risanamento.”

In altri termini, l’adito Tribunale ha ritenuto che l’omessa estensione delle misure protettive a tutela del patrimonio dei garanti avrebbe irrimediabilmente vanificato il processo di risanamento che costituisce l’obiettivo principe della composizione negoziata.

E, a tal fine, ha senz’altro giovato il parere favorevole espresso dall’esperto rispetto progetto di piano di risanamento predisposto dall’istante.


[1] Trib. Brescia 17 aprile 2025

[2] Trib. Brindisi 03 marzo 2025

Autore Frank Oltolini

Associate

Milano

f.oltolini@lascalaw.com

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