Quando l’impresa tenta il risanamento, anche un’esecuzione già avanzata deve arrestarsi. Il Tribunale di Vicenza affronta il rapporto tra composizione negoziata e pignoramento presso terzi chiarendo che l’ordinanza di assegnazione non consolida definitivamente il diritto del creditore procedente. Ne deriva che, per preservare la par condicio, le somme non possono essere riscosse né dal creditore né dal debitore, ma devono essere accantonate in un conto vincolato alla procedura.
Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. n. 4701/2025
Esecuzione individuale e percorso di risanamento: un equilibrio difficile
La decisione si inserisce nel delicato rapporto tra tutela esecutiva individuale e strumenti di regolazione della crisi. Nel caso esaminato, alcuni creditori chirografari avevano promosso un pignoramento presso terzi ottenendo l’assegnazione dei canoni di affitto dovuti alla società debitrice. Successivamente, quest’ultima accedeva alla composizione negoziata chiedendo la conferma delle misure protettive.
Il Tribunale afferma con chiarezza che tali misure operano erga omnes e si estendono anche alla procedura esecutiva già pendente. La prosecuzione dell’esecuzione, infatti, condurrebbe a un risultato incompatibile con la logica concorsuale: la soddisfazione integrale di un singolo creditore, a discapito degli altri, proprio mentre si tenta una soluzione negoziale della crisi. Da qui l’esigenza di arrestare la dinamica esecutiva, pur senza travolgerne gli effetti già prodotti.
La natura non definitiva dell’ordinanza di assegnazione
Il cuore della pronuncia riguarda la qualificazione dell’ordinanza di assegnazione. Il giudice esclude che essa determini un trasferimento definitivo del credito, sottolineando come attribuisca soltanto una legittimazione alla riscossione nell’ambito della procedura esecutiva.
L’argomento è rafforzato dalla considerazione che l’esecuzione non si esaurisce con l’assegnazione, ma prosegue fino al soddisfacimento integrale del creditore. Ne consegue che la titolarità del credito resta in capo al debitore, mentre il creditore assegnatario si limita a esercitare un potere funzionale e temporaneo. In questa prospettiva, la fase esecutiva continua a esistere e, proprio per questo, può essere sospesa durante il tentativo di risanamento.
Particolarmente significativa è anche la qualificazione dei crediti oggetto di assegnazione come futuri (i canoni non ancora maturati), elemento che rende ancora meno sostenibile una loro definitiva “cristallizzazione” in favore del creditore procedente.
Par condicio e quiescenza dell’esecuzione: la soluzione del conto vincolato
Coerentemente con l’orientamento che vede nell’improseguibilità delle esecuzioni una situazione di quiescenza, il Tribunale adotta una soluzione operativa di grande interesse. Da un lato, impedisce al creditore assegnatario di proseguire nella riscossione; dall’altro, esclude che le somme possano tornare nella libera disponibilità del debitore.
La risposta è l’accantonamento delle somme in un conto vincolato intestato alla procedura e soggetto all’ordine del giudice. In questo modo si realizza un duplice obiettivo: si evita la dispersione delle risorse e si preserva la loro destinazione in vista del piano di risanamento.
La soluzione appare equilibrata perché rispetta sia la funzione conservativa del pignoramento sia le esigenze della composizione negoziata. Non manca tuttavia qualche profilo problematico, soprattutto sul piano del coordinamento con il giudice dell’esecuzione e dei limiti dei poteri del giudice della crisi. Resta infatti aperta la questione di fino a che punto sia possibile incidere, sia pure indirettamente, su una procedura esecutiva già in fase avanzata.
22.07.2026