In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta.
Cass. Civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672
Piano del consumatore: opposizione e reclamo, chi può agire?
Nel caso in esame il ricorrente ha dapprima proposto reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ancona ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal debitore ritenendo che il comportamento della debitrice integrasse gli estremi di un “atto in frode”, avendo così la stessa “consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento”.
Successivamente, a fronte del rigetto, da parte della Corte d’Appello di Ancona, del suddetto reclamo, la società creditrice ha proposto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Nello specifico, i Giudici della Corte d’Appello hanno ritenuto che il ricorrente avesse negligentemente erogato il credito al debitore – con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata – e, pertanto, non fosse legittimato a proporre il suddetto reclamo.
Il ricorrente ha, così, introdotto il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia in epigrafe, articolando il ricorso su due motivi, il secondo dei quali è stato assorbito con la decisione del primo.
Con il primo motivo, il ricorrente ha osservato che il dato normativo impedisce al creditore corresponsabile del dissesto di proporre opposizione o reclamo all’omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora la contestazione riguardi la “convenienza economica della proposta” e non anche quando la contestazione riguardi la legittimità della proposta del consumatore o, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore.
Accogliendo il primo motivo del ricorso, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l’esclusione della legittimazione del ricorrente a proporre reclamo per il solo fatto che quest’ultimo abbia “colpevolmente determinato quantomeno l’aggravamento della situazione di sovraindebitamento”, senza fornire alcuna ulteriore argomentazione a sostegno, costituisce una violazione del disposto normativo di riferimento.
Il creditore colpevole non è sempre silenziato
Gli stessi Giudici hanno poi aggiunto che la norma di riferimento si limita ad escludere che il creditore colpevole possa proporre opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta o denunciare la lesione del proprio interesse economico aggiungendo che, se letta al contrario, il dettato normativo fa salvo il potere, anche dei creditori colpevoli, di proporre le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per “c.d. motivi giuridici o di legittimità, per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento”.
Infine, l’ordinanza chiarisce che il testo normativo novellato è pacificamente volto a distinguere l’opposizione e il reclamo per ragioni di convenienza economica dall’opposizione e dal reclamo volti a contestare la legittimità della domanda, consentiti questi ultimi a tutti i creditori.
30.09.2026