18.09.2026 Icon

Accollo non liberatorio del mutuo e Centrale Rischi: il debitore originario resta obbligato

In caso di accollo non liberatorio del mutuo, il debitore originario resta obbligato nei confronti della banca. Se l’accollante non paga le rate e il debitore originario omette a sua volta di provvedervi, non può imputare all’istituto i danni conseguenti alla segnalazione dello sconfino in Centrale Rischi quando il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato mediante il regolare adempimento.

Tribunale di Milano, Sez. VI civile, 21 aprile 2026, n. 3333

Accollo non liberatorio del mutuo: la vicenda

La controversia trae origine dalla vendita di un immobile il cui prezzo, pari complessivamente a euro 350.000,00, veniva in parte corrisposto mediante l’accollo, da parte degli acquirenti, di una quota di euro 230.000,00 di un mutuo precedentemente contratto dalla società venditrice.

L’accollo del mutuo aveva natura non liberatoria: la società venditrice rimaneva, pertanto, obbligata nei confronti della banca mutuante, affiancata dagli acquirenti accollanti.

La società lamentava, tuttavia, che l’istituto di credito avesse formalmente aderito all’accollo soltanto nell’aprile 2024, a distanza di alcuni anni dalla compravendita, nonostante la documentazione necessaria fosse stata trasmessa già in precedenza.

Nel frattempo, a partire dal giugno 2022, gli accollanti avevano omesso il puntuale pagamento di alcune rate trimestrali del mutuo, con conseguente rilevazione in Centrale Rischi di uno sconfino riferito anche alla società originariamente mutuataria.

Secondo la prospettazione di quest’ultima, proprio tale segnalazione in Centrale Rischi avrebbe determinato il diniego di un nuovo finanziamento di euro 200.000,00 richiesto per il completamento di un diverso intervento immobiliare, provocandole un danno quantificato in oltre euro 300.000,00.

Da qui la domanda risarcitoria proposta tanto nei confronti della banca quanto degli accollanti.

Il ritardo della banca non è il punto decisivo

Il Tribunale di Milano rigetta integralmente la domanda, concentrando la propria attenzione non tanto sulla legittimità o meno del ritardo con cui la banca aveva aderito all’accollo, quanto sulla sussistenza del necessario nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato.

Ed è proprio su questo profilo che la domanda non supera il vaglio del Giudice.

Come osservato nella sentenza, era infatti pacifico tra le parti che quello convenuto fosse un accollo non liberatorio.

L’adesione della banca non avrebbe quindi comportato l’uscita della società venditrice dal rapporto obbligatorio: gli accollanti si sarebbero semplicemente aggiunti al debitore originario, senza sostituirlo.

La conseguenza è rilevante.

Anche se la banca avesse aderito immediatamente all’accollo, il mancato pagamento delle rate da parte degli accollanti avrebbe comunque fatto sorgere, in capo alla società originariamente mutuataria, l’obbligo di provvedere al pagamento.

In altri termini, nell’accollo non liberatorio il debitore originario continua a essere debitore della banca.

Centrale Rischi: decisivo il mancato pagamento delle rate

Il Tribunale distingue, quindi, due diversi profili.

Da un lato, vi è la contestata permanenza della società nella Centrale Rischi quale debitore principale, che l’attrice ricollega alla tardiva adesione della banca all’accollo.

Dall’altro vi è, invece, la segnalazione dello sconfino derivante dal mancato pagamento delle rate, vale a dire proprio la circostanza che aveva determinato il rifiuto del nuovo finanziamento e dalla quale l’attrice faceva discendere il danno richiesto in giudizio.

È quest’ultimo elemento ad assumere rilievo decisivo.

Secondo il Tribunale, infatti, lo sconfino si sarebbe verificato anche se la banca avesse tempestivamente aderito all’accollo, perché la società originaria, non essendo stata liberata, sarebbe comunque rimasta tenuta al pagamento delle rate non corrisposte dagli accollanti.

Il danno lamentato non è, quindi, causalmente riconducibile al ritardo dell’istituto di credito nell’adesione all’accollo.

Il danno poteva essere evitato dal debitore originario

La motivazione assume particolare interesse anche sotto un ulteriore profilo.

Il Tribunale osserva, infatti, che sarebbe stato sufficiente che la società originariamente mutuataria avesse adempiuto all’obbligazione alla quale continuava ad essere tenuta per evitare la segnalazione dello sconfino in Centrale Rischi e, conseguentemente, il diniego del nuovo finanziamento.

Né la società aveva allegato di essere impossibilitata a far fronte ai pagamenti.

Il pregiudizio dedotto in giudizio viene così ricondotto alla scelta della stessa debitrice originaria di non intervenire in sostituzione degli accollanti inadempienti, pur permanendo la propria obbligazione nei confronti della banca.

Viene, pertanto, meno il presupposto essenziale della responsabilità risarcitoria: il rapporto causale tra la condotta imputata all’intermediario e il danno.

Accollo non liberatorio, Centrale Rischi e responsabilità della banca: le conclusioni

La pronuncia offre un’indicazione pratica significativa nelle controversie che coinvolgono un accollo non liberatorio del mutuo, segnalazioni in Centrale Rischi e responsabilità della banca.

L’adesione della banca ad un accollo non liberatorio non determina la sostituzione del debitore originario con l’accollante. Il primo continua a rispondere dell’obbligazione e, in caso di inadempimento dell’accollante, resta tenuto al pagamento.

Di conseguenza, quando il danno lamentato deriva dallo sconfino conseguente al mancato pagamento delle rate, non è sufficiente allegare un comportamento tardivo o comunque asseritamente scorretto della banca nella gestione dell’accollo, ma occorre dimostrare che proprio quella condotta abbia causato il pregiudizio.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, tale prova è mancata: la segnalazione dello sconfino e il conseguente diniego del nuovo finanziamento si sarebbero verificati anche in presenza di una tempestiva adesione della banca, perché la debitrice originaria era rimasta obbligata e avrebbe potuto evitare il pregiudizio provvedendo al pagamento delle rate insolute.

Il principio che emerge dalla decisione è quindi chiaro: l’accollo non liberatorio non consente al debitore originario di trasferire sulla banca le conseguenze del mancato adempimento di un’obbligazione che continua a gravare anche su di lui.

Autore Maria Francesca Mazzeo

Senior Associate

Milano

m.mazzeo@lascalaw.com

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