Nessun nuovo termine dopo il rinvio: la decadenza corre dalla convocazione
Il termine previsto dall’art. 40, comma 10, CCII per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, quando penda un procedimento di liquidazione giudiziale promosso da un soggetto diverso dal debitore, si consuma con la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, indipendentemente dal fatto che in quella sede il giudice si sia limitato a disporre un rinvio. È questo il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione della Cassazione con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789, che si colloca in continuità con l’orientamento già espresso un mese prima e con la giurisprudenza di merito formatasi sul punto.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789 (conformi: Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912; Corte d’appello di Roma, Sez. I, sent. 12 marzo 2025, RG 51455/2023 e 51459/2023 V.G.).
Una domanda di concordato, una revoca, un secondo tentativo tardivo
Una società è destinataria di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giorno precedente l’udienza fissata per la trattazione del ricorso, la società deposita una domanda prenotativa di concordato preventivo ai sensi dell’art. 44 CCII. L’udienza si tiene regolarmente, in contraddittorio tra le parti; il Tribunale prende atto del deposito, verifica la sussistenza delle condizioni di priorità previste dall’art. 7, comma 2, CCII, e dispone un rinvio. La società viene successivamente ammessa al concordato preventivo; il decreto di ammissione è poi revocato ai sensi dell’art. 106 CCII, per condotte accertate dal Tribunale. Riconvocata la debitrice prima della decisione sul ricorso della concessionaria, questa deposita, il giorno precedente alla nuova udienza, una seconda domanda di concordato. Il Tribunale di Verona la dichiara inammissibile, ritenendo che il termine si fosse già consumato con la prima udienza tenutasi mesi addietro, a prescindere dal fatto che in quella sede il ricorso creditorio non fosse stato trattato nel merito. La Corte d’appello di Venezia conferma la pronuncia. La Società propone quindi ricorso per cassazione, sostenendo che il termine dovrebbe decorrere non dalla prima udienza in assoluto, bensì dalla prima udienza di effettiva trattazione del ricorso creditorio.
L’udienza come evento processuale, non come atto di cognizione
La tesi della ricorrente distingue il momento della convocazione da quello dell’effettiva trattazione del ricorso: ove il giudice si limiti a un rinvio, senza esaminare nel merito l’istanza del creditore, il debitore non dovrebbe incorrere in alcuna decadenza rispetto a un contraddittorio che non ha ancora prodotto un provvedimento di segno negativo. La Cassazione respinge questa impostazione. Ad avviso della Corte, l’art. 40, comma 10, CCII non ricollega il decorso del termine al contenuto dell’udienza, bensì al fatto che le parti siano state regolarmente convocate e poste in condizione di interloquire. Ne consegue che il termine si compie con l’udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, “anche se a tale udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio”. La soluzione accolta si fonda tanto sul dato testuale — la disposizione fa riferimento alla «prima udienza», senza ulteriori qualificazioni — quanto su un argomento sistematico: se il termine decorresse solo dall’udienza di effettiva trattazione, la decadenza finirebbe per dipendere dalla dinamica concreta del procedimento, con un effetto dilatorio incompatibile con la funzione antielusiva della norma.
Un principio non isolato
L’ordinanza in commento si colloca in continuità con l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13912, resa nel caso di Edilnova Romana Srl. In quell’occasione la debitrice aveva atteso l’esito delle trattative con i propri ex dipendenti creditori prima di presentare domanda di accesso a uno strumento negoziale, quando la causa era già stata rimessa al collegio per la decisione; anche in quel caso la Cassazione ha ritenuto irrilevante lo stato delle trattative, richiamando l’esigenza di evitare “il rischio di un continuo ritorno all’indietro imposto dalla proposizione successiva della domanda”. Nel medesimo senso si era già espressa la Corte d’appello di Roma che, con sentenza del 12 marzo 2025, aveva escluso ogni margine di valutazione casistica, rilevando come la preclusione di cui all’art. 40, comma 10, CCII “non contempli deroghe ed eccezioni alcuna”. Le tre pronunce convergono su un medesimo principio: il favor riconosciuto dall’art. 7, comma 2, CCII alle soluzioni negoziali non opera senza limiti, ma recede, in questo segmento procedimentale, dinanzi all’esigenza di impedire che l’accesso al concordato sia strumentalizzato per ritardare l’apertura di una liquidazione giudiziale ormai matura.
Riflessi applicativi
Per il professionista che assiste un’impresa già attinta da un’istanza di liquidazione giudiziale, l’indicazione che emerge dalle pronunce esaminate è priva di ambiguità: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere depositata entro la prima udienza calendarizzata, a prescindere dal fatto che il giudice disponga un rinvio. La circostanza assume particolare rilievo quando un primo tentativo negoziale sia già stato esperito e successivamente revocato, come nella vicenda in esame: in tale ipotesi non è configurabile un nuovo termine.
Va peraltro osservato come l’automatismo della decadenza, pur funzionale a disincentivare le domande dilatorie, non consenta una valutazione in concreto della posizione del debitore che, pur avendo intrapreso trattative genuine, non sia stato in grado di formalizzare la propria istanza entro l’udienza. Si tratta di una scelta di sistema che privilegia la certezza dei tempi processuali rispetto alla flessibilità del caso singolo, di cui il professionista dovrà tenere conto sin dal primo contatto con il procedimento.
27.08.2026