07.10.2026 Icon

Monopattini a noleggio: chi risponde del sinistro?

In tema di responsabilità per i danni provocati da un monopattino elettrico a noleggio, qualora il mezzo sia qualificabile come veicolo e risulti coinvolto in un sinistro stradale, il proprietario-noleggiatore può essere chiamato a rispondere in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., senza che rilevi la mera indisponibilità materiale del mezzo.

Giudice di pace di Rimini, sentenza del 24 agosto 2026, n. 937

Lo scontro tra monopattino e bicicletta

La controversia trae origine da un incidente avvenuto su una pista ciclabile tra una bicicletta elettrica a pedalata assistita e un monopattino elettrico a noleggio. La ciclista conveniva in giudizio sia la società proprietaria del monopattino sia il conducente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

La società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non avere la disponibilità del veicolo al momento dell’incidente. Il giudice rigettava l’eccezione e accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del monopattino e condannando i convenuti in solido al risarcimento.

La responsabilità del proprietario del mezzo noleggiato

Il nucleo della decisione risiede nella qualificazione del monopattino elettrico come veicolo. Secondo il giudice, alla data del sinistro la disciplina applicabile ratione temporis era quella introdotta dalla L. n. 145 del 2018, che includeva tali mezzi nella categoria dei veicoli, in coerenza con gli artt. 46 e 47 C.d.S.

Da tale qualificazione discende l’applicazione dell’ordinario regime di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. Il sinistro tra mezzi riconducibili a tale categoria è, infatti, disciplinato dagli artt. 2043 e 2054 c.c.; pertanto, il proprietario del monopattino concesso a noleggio può essere chiamato a rispondere, in solido con il conducente, dei danni cagionati dalla circolazione del mezzo. Il noleggio non esclude né attenua, di per sé, la responsabilità del proprietario del mezzo coinvolto nella circolazione.

Non assume rilievo la temporanea indisponibilità materiale del mezzo, poiché il noleggio implica il suo affidamento a terzi affinché venga utilizzato per la circolazione. Né poteva ritenersi integrata un’ipotesi di circolazione contro la volontà del proprietario, in mancanza di elementi probatori e di specifiche clausole contrattuali idonee a dimostrarla.

Considerazioni conclusive sul coinvolgimento dell’assicurazione

La pronuncia presenta profili di interesse anche sul piano assicurativo. Nel caso esaminato, relativo a un sinistro verificatosi nel 2019, la domanda era stata proposta nei confronti del conducente e della società proprietaria e noleggiatrice del monopattino, senza che il giudice fosse chiamato a pronunciarsi sull’azione diretta nei confronti di un’impresa di assicurazione. Per i sinistri verificatisi dopo la piena operatività dell’obbligo di copertura della responsabilità civile verso terzi per i monopattini elettrici, il danneggiato può invece convenire in giudizio anche l’impresa assicuratrice del mezzo mediante l’esercizio dell’azione diretta. Infatti, a partire dal 16 luglio 2026, nel caso dei servizi di sharing di monopattini, l’obbligo di stipulare la polizza ricade sulle società di noleggio.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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