La surrogazione dell’assicuratore sociale straniero nei diritti del danneggiato è regolata, quanto ai suoi presupposti, dalla legge nazionale dell’ente che ha erogato le prestazioni. Il recupero nei confronti del responsabile civile resta, tuttavia, limitato al danno effettivamente subito dall’assicurato e risarcibile secondo la legge applicabile al fatto illecito.
Cassazione civile, Sez. III, sent. 26 febbraio 2026, n. 4321.
La vicenda
La controversia trae origine da un infortunio subito da una lavoratrice svizzera all’interno di un parco acquatico in Italia, a seguito del quale l’assicuratrice sociale svizzera aveva corrisposto alla danneggiata, in forza della legislazione elvetica, indennità di malattia e spese medico-assistenziali e farmaceutiche per complessivi euro 664.878,50.
L’assicuratrice agiva quindi nei confronti della cooperativa gestore del parco per ottenere, ai sensi dell’art. 1916 c.c., il rimborso delle somme erogate. Parallelamente, la danneggiata promuoveva un giudizio distinto chiedendo il risarcimento dei danni patiti. Le cause venivano poi riunite, e la cooperativa chiamava in garanzia la propria assicuratrice.
Il Tribunale di Salerno riconosceva la responsabilità della cooperativa che gestiva il parco acquatico, ma liquidava esclusivamente il danno non patrimoniale subito dalla danneggiata.
La Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza, rilevando che le prestazioni dell’assicuratore straniero erano riconducibili a voci di danno patrimoniale – distinte dalla voce liquidata in primo grado – e che pertanto non sussistevano i presupposti della surrogazione rispetto al danno non patrimoniale. Rigettava tuttavia la domanda dell’assicuratore sul presupposto che non fosse stata specificamente impugnata la mancata liquidazione del danno patrimoniale.
La questione giungeva così dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso dell’assicuratore sociale, rilevando che la sentenza di primo grado era stata impugnata anche nella parte in cui non aveva riconosciuto le conseguenze patrimoniali del sinistro.
L’azione esercitata dall’assicuratore riguardava, infatti, la surrogazione nei diritti della danneggiata ai sensi dell’art. 1916 c.c. e aveva ad oggetto somme corrisposte a titolo di indennità di malattia e spese di cura. Tali prestazioni erano riconducibili a voci di danno patrimoniale diverse dal danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale.
Secondo la Corte, dall’atto di appello emergeva con sufficiente chiarezza che l’assicuratore non aveva contestato soltanto la quantificazione delle somme riconosciute in primo grado, ma anche il mancato accertamento del danno patrimoniale. La censura doveva dunque essere valutata nel suo contenuto complessivo e non soltanto sulla base della formulazione letterale della relativa rubrica.
La Corte affronta inoltre il rapporto tra la legge nazionale dell’assicuratore sociale e quella applicabile al fatto illecito.
I presupposti della surrogazione dell’assicuratore sociale straniero sono disciplinati dalla legge dello Stato cui appartiene l’ente che ha corrisposto le prestazioni. Ciò non comporta, tuttavia, che l’assicuratore possa recuperare integralmente quanto erogato secondo la propria legislazione nazionale.
La surrogazione incontra infatti un limite preciso: non può eccedere l’entità del danno effettivamente causato dal terzo responsabile all’assicurato, da determinarsi secondo la legge applicabile al fatto illecito. Nel caso esaminato, tale verifica deve essere compiuta in base alla legge italiana.
Il principio
La Cassazione conferma che la surrogazione dell’assicuratore sociale straniero opera entro un duplice limite.
Da un lato, l’esistenza e i presupposti del diritto di surroga devono essere valutati secondo la legge nazionale dell’assicuratore sociale che ha erogato le prestazioni. Dall’altro, l’importo recuperabile nei confronti del responsabile civile non può superare il danno effettivamente subito dall’assicurato e risarcibile in base alla legge applicabile al sinistro.
Non è quindi sufficiente dimostrare l’avvenuta erogazione delle prestazioni assistenziali o previdenziali. Occorre verificare che ciascuna somma corrisposta trovi corrispondenza in una voce di danno civilisticamente risarcibile e causalmente riconducibile al fatto illecito.
Su tali basi, la Corte ha rinviato al giudice d’Appello affinché accerti l’esistenza del danno patrimoniale con specifico riferimento al reddito perduto durante il periodo di inabilità temporanea e alle spese di cura, nei limiti in cui tali pregiudizi risultino effettivamente riconducibili al sinistro.
Osservazioni conclusive
La pronuncia offre un chiarimento rilevante in materia di surrogazione dell’assicuratore sociale, soprattutto quando le prestazioni siano state erogate da un ente straniero sulla base di una disciplina diversa da quella italiana.
Il pagamento effettuato dall’assicuratore non determina automaticamente, per il medesimo importo, la nascita di un credito verso il responsabile civile. La surrogazione trasferisce il diritto del danneggiato nei limiti in cui tale diritto esista: l’assicuratore non può quindi acquisire una posizione più ampia di quella spettante all’assicurato nei confronti del terzo.
Ne deriva la necessità di mantenere distinti il titolo in forza del quale l’assicuratore sociale ha erogato la prestazione e il titolo sul quale si fonda la responsabilità del terzo. La legge straniera può giustificare il pagamento e il subentro dell’ente nei diritti dell’assicurato, ma la misura del recupero resta condizionata all’accertamento del danno risarcibile secondo la legge applicabile all’illecito.
La sentenza contiene inoltre un’indicazione operativa importante sul piano probatorio. L’assicuratore che agisce in surroga deve allegare e dimostrare non soltanto l’ammontare delle prestazioni corrisposte, ma anche la loro corrispondenza con specifiche voci di danno patrimoniale. Nel caso dell’indennità giornaliera, occorrerà quindi verificare il reddito effettivamente perduto; nel caso delle spese mediche, la loro necessità, consistenza e riconducibilità causale al sinistro.
La decisione evita, in questo modo, tanto una duplicazione risarcitoria in favore del danneggiato quanto un recupero dell’assicuratore privo di corrispondenza con un danno civilisticamente accertato.
07.10.2026